Proroga dei termini di versamento per i contribuenti con ISA e forfettari
DPCM 27.6.2020
TUTTI I SOGGETTI
Con il DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:
· dal 30.6.2020 al 20.7.2020, senza maggiorazione;
· dal 21.7.2020 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,4%;
· in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
· esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITÀ DEGLI ISA
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
· applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
· applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
· presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGRICOLE
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
· partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
· devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
· i soci di società di persone;
· i collaboratori di imprese familiari;
· i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
· i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
· i soci di società di capitali “trasparenti”.
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
· entro il 20.7.2020, invece che entro il 30.6.2020, senza maggiorazione;
· oppure dal 21.7.2020 al 20.8.2020, invece che entro il 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
VERSAMENTI OGGETTO DI PROROGA
La proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES) e le relative addizionali, i cui termini di versamento sono ordinariamente fissati al 30.6.2020 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché tutti gli altri tributi e contributi che devono essere versati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 30.6.2020.
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
· delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca sulle locazioni, per i contribuenti forfettari e minimi, per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain);
· delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE);
· dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS;
· dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
· del saldo IVA per il 2019 derivante dal modello IVA 2020, se il pagamento non è ancora stato effettuato e non rientra nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
· del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.
VERSAMENTI IRAP
Il DPCM 27.6.2020 prevede l’estensione della proroga, alle previste condizioni, anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”).
TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI RATEIZZAZIONE
Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2020 o al 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
DPCM 27.6.2020
TUTTI I SOGGETTI
Con il DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:
· dal 30.6.2020 al 20.7.2020, senza maggiorazione;
· dal 21.7.2020 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,4%;
· in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
SOGGETTI INTERESSATI
La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che:· esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITÀ DEGLI ISA
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
· applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
· applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
· presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGRICOLE
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
· partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
· devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
· i soci di società di persone;
· i collaboratori di imprese familiari;
· i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
· i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
· i soci di società di capitali “trasparenti”.
NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO
Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
· entro il 20.7.2020, invece che entro il 30.6.2020, senza maggiorazione;
· oppure dal 21.7.2020 al 20.8.2020, invece che entro il 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
VERSAMENTI OGGETTO DI PROROGA
La proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES) e le relative addizionali, i cui termini di versamento sono ordinariamente fissati al 30.6.2020 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché tutti gli altri tributi e contributi che devono essere versati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 30.6.2020.
Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
· delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca sulle locazioni, per i contribuenti forfettari e minimi, per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain);
· delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE);
· dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS;
· dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
· del saldo IVA per il 2019 derivante dal modello IVA 2020, se il pagamento non è ancora stato effettuato e non rientra nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
· del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.
VERSAMENTI IRAP
Il DPCM 27.6.2020 prevede l’estensione della proroga, alle previste condizioni, anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”).
TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI RATEIZZAZIONE
Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2020 o al 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).