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Proroga dei termini di versamento per i contribuenti con ISA e forfettari

DPCM 27.6.2020
TUTTI I SOGGETTI

Con il DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:
·        dal 30.6.2020 al 20.7.2020, senza maggiorazione;
·        dal 21.7.2020 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,4%;
·        in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

SOGGETTI INTERESSATI

La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che:
·        esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;

·        dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

CAUSE DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITÀ DEGLI ISA

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
·        applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
·        applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
·        presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, deter­minazione forfettaria del reddito, ecc.).

SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGRICOLE

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:
·        partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
·        devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
·        i soci di società di persone;
·        i collaboratori di imprese familiari;
·        i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
·        i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
·        i soci di società di capitali “trasparenti”.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:
·        entro il 20.7.2020, invece che entro il 30.6.2020, senza maggiorazione;
·        oppure dal 21.7.2020 al 20.8.2020, invece che entro il 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

VERSAMENTI OGGETTO DI PROROGA

La proroga riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES) e le relative addizionali, i cui termini di versamento sono ordinariamente fissati al 30.6.2020 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché tutti gli altri tributi e contributi che devono essere versati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 30.6.2020.

Vengono pertanto differiti anche, ad esempio, i versamenti:
·        delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca sulle locazioni, per i contribuenti forfettari e minimi, per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain);
·        delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE);
·        dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS;
·        dell’IVA per l’adeguamento agli ISA;
·        del saldo IVA per il 2019 derivante dal modello IVA 2020, se il pagamento non è ancora stato effettuato e non rientra nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
·        del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese.

VERSAMENTI IRAP

Il DPCM 27.6.2020 prevede l’estensione della proroga, alle previste condizioni, anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclu­sione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”).

TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI RATEIZZAZIONE

Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2020 o al 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, fermi restando i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).