Reverse charge - Prestazioni di servizi in appalto e subappalto con prevalente utilizzo di manodopera
Comunicazione Commissione europea 22.6.2020 n. COM (2020) 243 final
SOGGETTI IVA
La Commissione europea si è opposta alla richiesta presentata dall’Italia di introdurre il meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72 (comunicazione Commissione europea n. COM (2020) 243 final).
FATTISPECIE INTERESSATA
L’art. 4 co. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157) ha introdotto l’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72, in base al quale l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. a) - a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera:
· presso le sedi di attività del committente,
· con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Sono espressamente escluse le prestazioni effettuate nei confronti:
· di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, per i quali l’IVA si applica con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
· delle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del DLgs. 10.9.2003 n. 276.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’UE, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
RAGIONI DELL’OPPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea ha espresso parere negativo sulla citata richiesta presentatadall’Italia adducendo, fra l’altro, le seguenti ragioni:
· la misura ha carattere generale e non sembra essere sufficientemente mirata a contrastare una concreta situazione di frode;
· all’Italia sono già state concesse due misure speciali di carattere generale per combattere le frodi in materia IVA, ossia il meccanismo dello split payment e l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica; pertanto, un’altra misura speciale come quella in esame comporterebbe una maggiore disarmonizzazione tra il sistema IVA italiano e quello comune istituito dalla direttiva IVA, nonchè costituirebbe un’ulteriore complicazione per le imprese.
Comunicazione Commissione europea 22.6.2020 n. COM (2020) 243 final
SOGGETTI IVA
La Commissione europea si è opposta alla richiesta presentata dall’Italia di introdurre il meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72 (comunicazione Commissione europea n. COM (2020) 243 final).
FATTISPECIE INTERESSATA
L’art. 4 co. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157) ha introdotto l’art. 17 co. 6 lett. a-quinquies) del DPR 633/72, in base al quale l’IVA si applica con il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. a) - a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera:
· presso le sedi di attività del committente,
· con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Sono espressamente escluse le prestazioni effettuate nei confronti:
· di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, per i quali l’IVA si applica con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
· delle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del DLgs. 10.9.2003 n. 276.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’UE, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE.
RAGIONI DELL’OPPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione europea ha espresso parere negativo sulla citata richiesta presentatadall’Italia adducendo, fra l’altro, le seguenti ragioni:
· la misura ha carattere generale e non sembra essere sufficientemente mirata a contrastare una concreta situazione di frode;
· all’Italia sono già state concesse due misure speciali di carattere generale per combattere le frodi in materia IVA, ossia il meccanismo dello split payment e l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica; pertanto, un’altra misura speciale come quella in esame comporterebbe una maggiore disarmonizzazione tra il sistema IVA italiano e quello comune istituito dalla direttiva IVA, nonchè costituirebbe un’ulteriore complicazione per le imprese.