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Bonus vacanze

Art. 176 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”)
FAMIGLIE


SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000,00 euro.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito è utilizzabile:
·        dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
·        per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La misura dell’agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:
·        500,00 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone;
·        300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
·        150,00 euro per quelli composti da una sola persona.

CONDIZIONI

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
·        le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
·        il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
·        il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator (sarebbero quindi esclusi, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb).
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata:
·        a decorrere dall’1.7.2020;
·        da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO (APP dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.

PagoPA S.p.A., attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo:
·        viene generato un apposito codice univoco e un QR CODE;
·        viene comunicato al richiedente l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare.

Se dalla verifica emerge invece che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di:
·        presentare tale DSU;
·        ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione, una volta effettuato tale adempimento.

PagoPA S.p.A. invia all’Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive verifiche:
·        il predetto codice univoco;
·        l’importo massimo dell’agevolazione spettante;
·        i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito è fruibile:
·        dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
·        da un solo componente del nucleo familiare;
·        nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti;
·        per il 20% come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

ESEMPIO NUMERICO

Qualora il credito spettante sia pari a 500,00 euro:
·        400,00 euro (80% di 500,00 euro) saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all’albergatore;
·        100,00 euro (20% di 500,00 euro) come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021.

PROCEDURA PER L’APPLICAZIONE DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE

Per poter applicare lo sconto, il fornitore deve (provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174):
·        acquisire il suddetto codice univoco (o il QR CODE);
·        inserirlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la suddetta procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.

In caso di esito positivo della verifica:
·        il fornitore conferma l’applicazione dello sconto;
·        l’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.;
·        il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.

A questo punto l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

CREDITO D’IMPOSTA PER IL FORNITORE

Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal giorno successivo, mediante un credito d’imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

A tal fine:
·        nel modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” deve essere indicato l’apposito codice tributo “6915”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 33, e nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato il valore “2020”;
·        il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di ver­samento;
·        non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite generale) e di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (crediti quadro RU).

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame può essere ceduto, anche parzialmente:
·        a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari);
·        attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata delsito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta ricevuto esclusivamente in compensazione nel modello F24, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la suddetta piattaforma.