Imposta di registro sull’accordo di mediazione che accerta l’usucapione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.7.2020 n. 235
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 31.7.2020 n. 235, l’Agenzia delle Entrate esamina la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’accordo di mediazione con cui le parti accertano l’intervenuta usucapione avente ad oggetto un immobile.
ACCORDO DI MEDIAZIONE E USUCAPIONE
L’Agenzia chiarisce che agli accordi di mediazione formati ai sensi del DLgs. 4.3.2010 n. 28, che accertano l’usucapione, trova applicazione la medesima disciplina fiscale prevista per le sentenze dichiarative dell’usucapione, ovvero l’imposta di registro in misura proporzionale, come prevista per i trasferimenti immobiliari (nota II-bis all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).
FRANCHIGIA DI 50.000,00 EURO
Tuttavia, a norma dell’art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010:
· tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
· il verbale di accordo di mediazione “è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Quindi, nel caso di specie, riguardante un verbale di accordo di mediazione che accerta l’avvenuta usucapione di beni immobili, l’imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il valore di 50.000,00 euro.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.7.2020 n. 235
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 31.7.2020 n. 235, l’Agenzia delle Entrate esamina la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’accordo di mediazione con cui le parti accertano l’intervenuta usucapione avente ad oggetto un immobile.
ACCORDO DI MEDIAZIONE E USUCAPIONE
L’Agenzia chiarisce che agli accordi di mediazione formati ai sensi del DLgs. 4.3.2010 n. 28, che accertano l’usucapione, trova applicazione la medesima disciplina fiscale prevista per le sentenze dichiarative dell’usucapione, ovvero l’imposta di registro in misura proporzionale, come prevista per i trasferimenti immobiliari (nota II-bis all’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).
FRANCHIGIA DI 50.000,00 EURO
Tuttavia, a norma dell’art. 17 co. 2 e 3 del DLgs. 28/2010:
· tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
· il verbale di accordo di mediazione “è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Quindi, nel caso di specie, riguardante un verbale di accordo di mediazione che accerta l’avvenuta usucapione di beni immobili, l’imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il valore di 50.000,00 euro.