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Mercatini dell’usato - Certificazione delle operazioni

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.7.2020 n. 232
SOGGETTI IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 232/2020, ha chiarito che i mercatini dell’usato non sempre sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni dei beni nei confronti dei clienti finali.

BENI VENDUTI IN NOME E PER CONTO DI PRIVATI
Se il rapporto tra il mercatino e i privati è riconducibile al mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c., la cessione dei beni usati nei confronti dei clienti finali deve considerarsi effettuata da parte del mandante, ossia da un soggetto che opera al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Pertanto, essa non è rilevante ai fini IVA, né è soggetta all’obbligo di certificazione fiscale.

Ne consegue che le cessioni di beni usati effettuate dal mercatino in nome e per conto di privati possono essere documentate mediante una semplice quietanza.

L’Agenzia osserva che la spendita del nome del rappresentato può essere desunta anche da un comportamento del rappresentante e che è noto ai clienti dei mercatini dell’usato che questi ultimi commerciano beni di terzi.

DOCUMENTAZIONE DELLA PROVVIGIONE
Per quanto concerne il rapporto tra il privato e il mercatino, viene chiarito che:
·        il riversamento al mandante del corrispettivo incassato dai clienti finali è irrilevante ai fini IVA e può essere documentato mediante una quietanza;
·        la provvigione trattenuta dal mandatario, costituendo il corrispettivo della prestazione resa da quest’ultimo al mandante (privato), deve essere documentata mediante fattura, anche se il prestatore si avvale del regime forfetario.

BENI VENDUTI IN NOME PROPRIO
Nella diversa ipotesi in cui il mercatino acquisisca la proprietà dei beni usati e li rivenda in nome proprio, operano gli ordinari obblighi di certificazione e, dunque, l’obbligo di memoriz­zazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015, salvo che sia emessa fattura su richiesta del cliente o su base volontaria.

Ciò anche se il cedente si avvale del regime forfetario.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’Agenzia chiarisce che i ricavi sui quali applicare il coefficiente predefinito dal legislatore, ai sensi dell’art. 1 co. 64 della L. 190/2014, sono costituiti:
·        nel caso di beni venduti in nome e per conto dei privati, dalle sole provvigioni con­cordate con i proprietari;
·        nel caso di beni previamente acquisiti dal mercatino a titolo gratuito in proprietà, dall’intero corrispettivo incassato per la cessione.