Deducibilità della rivalsa agenti per la quota imputata a Conto Economico
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 317
SOGGETTI IRES
Con la risposta a interpello 7.9.2020 n. 317, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale della c.d. “rivalsa agenti”, vale a dire la somma corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa (banca) per l’acquisizione del portafoglio polizze (clienti) in precedenza gestito dall’agente uscente.
CASO OGGETTO DI INTERPELLO
Nel caso di specie, un consulente finanziario ha accettato di assistere un certo numero di clienti della banca mandante, precedentemente gestiti da altri consulenti finanziari, e ha contestualmente assunto l’impegno a corrispondere alla banca stessa un importo in rivalsa pari all’ammontare che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario che ha “ceduto” il cliente.
In pratica, attraverso la cessione in esame, non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, per conto e nell’interesse della quale i promotori concludono contratti.
ORIENTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ad avviso dell’Agenzia, la rivalsa dovuta dall’agente subentrante è deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 317
SOGGETTI IRES
Con la risposta a interpello 7.9.2020 n. 317, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale della c.d. “rivalsa agenti”, vale a dire la somma corrisposta dall’agente subentrante alla compagnia assicurativa (banca) per l’acquisizione del portafoglio polizze (clienti) in precedenza gestito dall’agente uscente.
CASO OGGETTO DI INTERPELLO
Nel caso di specie, un consulente finanziario ha accettato di assistere un certo numero di clienti della banca mandante, precedentemente gestiti da altri consulenti finanziari, e ha contestualmente assunto l’impegno a corrispondere alla banca stessa un importo in rivalsa pari all’ammontare che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario che ha “ceduto” il cliente.
In pratica, attraverso la cessione in esame, non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, per conto e nell’interesse della quale i promotori concludono contratti.
ORIENTAMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ad avviso dell’Agenzia, la rivalsa dovuta dall’agente subentrante è deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell’art. 108 co. 1 del TUIR.