Acquisto di “gasolio commerciale” - Dichiarazione d’intento – Utilizzabilità
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2020 n. 337
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2020 n. 337 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti in merito all’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’acquisto di carburante, da parte di una società che svolge principalmente l’attività di assistenza e trasporto di mezzi e persone all’interno delle aree aeroportuali.
IMMISSIONE IN CONSUMO O ESTRAZIONE DI CARBURANTE DAL DEPOSITO
Con l’art. 1 co. 937 - 943 della L. 205/2017 è stato introdotto un sistema peculiare di pagamento dell’IVA per i carburanti (benzina e gasolio) destinati all’autotrazione in forza del quale, salvo eccezioni, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato comporta il versamento diretto dell’IVA mediante modello F24, senza possibilità di compensazione.
DIVIETO DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
La predetta disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 6 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) che ha previsto, fra l’altro, il divieto di utilizzare la dichiarazione d’intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti (art. 1 co. 941-bis della L. 205/2017).
Tale utilizzo è consentito solo alle imprese di trasporto di merci o di persone di cui all’art. 24-ter del DLgs. 504/95 che acquistano gasolio, ai fini dello svolgimento della loro attività, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato o da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (art. 1 co. 941-ter della L. 205/2017).
DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Il riferimento operato dall’art. 1 co. 941-ter della L. 205/2017 alle imprese di cui all’art. 24-ter del DLgs. 504/95 deve essere inteso nel senso che l’utilizzo della dichiarazione d’intento, da parte dell’operatore economico, è permesso solo al ricorrere dei presupposti soggettivi per fruire dell’agevolazione in materia di accisa, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina in esame.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2020 n. 337
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2020 n. 337 sono stati forniti, fra l’altro, i seguenti chiarimenti in merito all’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’acquisto di carburante, da parte di una società che svolge principalmente l’attività di assistenza e trasporto di mezzi e persone all’interno delle aree aeroportuali.
IMMISSIONE IN CONSUMO O ESTRAZIONE DI CARBURANTE DAL DEPOSITO
Con l’art. 1 co. 937 - 943 della L. 205/2017 è stato introdotto un sistema peculiare di pagamento dell’IVA per i carburanti (benzina e gasolio) destinati all’autotrazione in forza del quale, salvo eccezioni, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato comporta il versamento diretto dell’IVA mediante modello F24, senza possibilità di compensazione.
DIVIETO DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
La predetta disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 6 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) che ha previsto, fra l’altro, il divieto di utilizzare la dichiarazione d’intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti (art. 1 co. 941-bis della L. 205/2017).
Tale utilizzo è consentito solo alle imprese di trasporto di merci o di persone di cui all’art. 24-ter del DLgs. 504/95 che acquistano gasolio, ai fini dello svolgimento della loro attività, presso un deposito commerciale, da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato o da soggetti diversi da quelli per conto dei quali gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio (art. 1 co. 941-ter della L. 205/2017).
DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO
Il riferimento operato dall’art. 1 co. 941-ter della L. 205/2017 alle imprese di cui all’art. 24-ter del DLgs. 504/95 deve essere inteso nel senso che l’utilizzo della dichiarazione d’intento, da parte dell’operatore economico, è permesso solo al ricorrere dei presupposti soggettivi per fruire dell’agevolazione in materia di accisa, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina in esame.