Vendite di beni on line - Punti vendita non aperti al pubblico - Invio dei corrispettivi - Utilizzo del server RT
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.9.2020 n. 416
SOGGETTI IVA
Con la risposta 416/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle vendite di beni on line.
E-COMMERCE INDIRETTO
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda una società che opera nel settore della ristorazione e che, oltre a gestire ristoranti e altri punti vendita al dettaglio, intende vendere i propri beni anche on line, tramite app o siti web di food delivery. In sostanza, il cliente effettuerebbe l’ordine e il pagamento on line e riceverebbe i beni acquistati presso il proprio domicilio.
Tali operazioni, precisa l’Agenzia, rientrano nel commercio elettronico indiretto (ris. 274/2009) e, pertanto, in virtù dell’assimilazione alle vendite per corrispondenza, sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 e art. 2 lett. oo) del DPR 696/96).
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro.
INVIO DEI CORRISPETTIVI SU BASE VOLONTARIA
Nonostante l’esonero dagli obblighi certificativi, il soggetto passivo IVA che effettua operazioni rientranti nell’e-commerce indiretto può comunque scegliere di effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati su base volontaria (art. 1 co. 3 del DM 10.5.2019).
Nel caso specifico, tale scelta consente alla società di uniformare le modalità di certificazione dei corrispettivi per le diverse tipologie di operazioni effettuate.
SERVER RT COLLEGATO A UN SOLO PUNTO CASSA
Con la risposta 416/2020, l’Agenzia afferma, inoltre, che il limite previsto dalle specifiche tecniche (§ 3) allegate al provv. 182017/2016, secondo cui l’utilizzo di un server RT (quale punto di raccolta unico per l’invio dei corrispettivi) è possibile solo quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, si riferisce alle ipotesi dei punti vendita “aperti al pubblico”; pertanto, nel caso di locali non aperti al pubblico (come i “negozi on line” o “virtuali”) è possibile installare un autonomo server RT in ciascun locale collegandovi anche un solo punto cassa.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.9.2020 n. 416
SOGGETTI IVA
Con la risposta 416/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle vendite di beni on line.
E-COMMERCE INDIRETTO
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda una società che opera nel settore della ristorazione e che, oltre a gestire ristoranti e altri punti vendita al dettaglio, intende vendere i propri beni anche on line, tramite app o siti web di food delivery. In sostanza, il cliente effettuerebbe l’ordine e il pagamento on line e riceverebbe i beni acquistati presso il proprio domicilio.
Tali operazioni, precisa l’Agenzia, rientrano nel commercio elettronico indiretto (ris. 274/2009) e, pertanto, in virtù dell’assimilazione alle vendite per corrispondenza, sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 e art. 2 lett. oo) del DPR 696/96).
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro.
INVIO DEI CORRISPETTIVI SU BASE VOLONTARIA
Nonostante l’esonero dagli obblighi certificativi, il soggetto passivo IVA che effettua operazioni rientranti nell’e-commerce indiretto può comunque scegliere di effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati su base volontaria (art. 1 co. 3 del DM 10.5.2019).
Nel caso specifico, tale scelta consente alla società di uniformare le modalità di certificazione dei corrispettivi per le diverse tipologie di operazioni effettuate.
SERVER RT COLLEGATO A UN SOLO PUNTO CASSA
Con la risposta 416/2020, l’Agenzia afferma, inoltre, che il limite previsto dalle specifiche tecniche (§ 3) allegate al provv. 182017/2016, secondo cui l’utilizzo di un server RT (quale punto di raccolta unico per l’invio dei corrispettivi) è possibile solo quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, si riferisce alle ipotesi dei punti vendita “aperti al pubblico”; pertanto, nel caso di locali non aperti al pubblico (come i “negozi on line” o “virtuali”) è possibile installare un autonomo server RT in ciascun locale collegandovi anche un solo punto cassa.