Errata fatturazione verso un gruppo IVA - Modalità di regolarizzazione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2020 n. 373
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello 373/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di regolarizzazione delle fatture emesse nei confronti di un Gruppo IVA che riportino, erroneamente, l’indicazione della partita IVA del singolo partecipante in luogo di quella del Gruppo.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 70-bis ss. del DPR 633/72, poiché il Gruppo IVA costituisce un unico soggetto passivo ai fini del tributo, le operazioni effettuate nei confronti di uno dei suoi partecipanti si considerano effettuate nei confronti del Gruppo. Pertanto, esse devono riportare, tra i dati identificativi del cessionario o committente, la partita IVA del Gruppo, oltre al codicefiscale del singolo acquirente partecipante.
Poiché l’indicazione della partita IVA del cessionario o committente costituisce un elemento obbligatorio della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, il documento emeso nei confronti del Gruppo IVA che sia privo della partita IVA del Gruppo risulta irregolare.
EMISSIONE DELLA “AUTOFATTURA DENUNCIA”
Come già chiarito in precedenti documenti di prassi, laddove uno dei partecipanti al Gruppo riceva da un fornitore una fattura priva del numero di partita IVA che identifica il soggetto unico, occorre procedere alla sua regolarizzazione
Innanzitutto, l’acquirente dovrà comunicare l’errore al fornitore affinché questi emetta:
· una nota di variazione a storno della fattura errata;
· e una nuova fattura corretta.
Soltanto in caso di inerzia di quest’ultimo, l’acquirente, per non incorrere nelle relative sanzioni, dovrà emettere l’autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97 (risposta a interpello 133/E/2020 e ris. 72/E/2019).
Con la risposta 373/2020, l’Agenzia conferma l’applicazione di tale procedura anche nel caso in cui il Gruppo IVA abbia optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Qualora l’acquirente abbia già annotato la fattura originaria (priva della partita IVA del Gruppo) sul registro degli acquisti, trattandosi di un errore formale potrà limitarsi ad annotare sul registro medesimo gli estremi dell’autofattura, in corrispondenza della fattura errata, e conservare tale documento.
La medesima annotazione dovrà essere eseguita anche dal fornitore per dare evidenza che l’errore è stato corretto dall’acquirente.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2020 n. 373
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello 373/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di regolarizzazione delle fatture emesse nei confronti di un Gruppo IVA che riportino, erroneamente, l’indicazione della partita IVA del singolo partecipante in luogo di quella del Gruppo.
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 70-bis ss. del DPR 633/72, poiché il Gruppo IVA costituisce un unico soggetto passivo ai fini del tributo, le operazioni effettuate nei confronti di uno dei suoi partecipanti si considerano effettuate nei confronti del Gruppo. Pertanto, esse devono riportare, tra i dati identificativi del cessionario o committente, la partita IVA del Gruppo, oltre al codicefiscale del singolo acquirente partecipante.
Poiché l’indicazione della partita IVA del cessionario o committente costituisce un elemento obbligatorio della fattura, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, il documento emeso nei confronti del Gruppo IVA che sia privo della partita IVA del Gruppo risulta irregolare.
EMISSIONE DELLA “AUTOFATTURA DENUNCIA”
Come già chiarito in precedenti documenti di prassi, laddove uno dei partecipanti al Gruppo riceva da un fornitore una fattura priva del numero di partita IVA che identifica il soggetto unico, occorre procedere alla sua regolarizzazione
Innanzitutto, l’acquirente dovrà comunicare l’errore al fornitore affinché questi emetta:
· una nota di variazione a storno della fattura errata;
· e una nuova fattura corretta.
Soltanto in caso di inerzia di quest’ultimo, l’acquirente, per non incorrere nelle relative sanzioni, dovrà emettere l’autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 lett. b) del DLgs. 471/97 (risposta a interpello 133/E/2020 e ris. 72/E/2019).
Con la risposta 373/2020, l’Agenzia conferma l’applicazione di tale procedura anche nel caso in cui il Gruppo IVA abbia optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Qualora l’acquirente abbia già annotato la fattura originaria (priva della partita IVA del Gruppo) sul registro degli acquisti, trattandosi di un errore formale potrà limitarsi ad annotare sul registro medesimo gli estremi dell’autofattura, in corrispondenza della fattura errata, e conservare tale documento.
La medesima annotazione dovrà essere eseguita anche dal fornitore per dare evidenza che l’errore è stato corretto dall’acquirente.