NUOVI CODICI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le nuove specifiche tecniche – approvate con provv. n. 166579/2020 – adottabili,
- in via facoltativa, dal 1° ottobre e,
- obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2021,
portano sensibili novità nel processo di emissione di fatture elettroniche.
I. Nuove codifiche relative alla tipologia di documento
Una delle novità di maggior rilievo contenute nelle nuove specifiche tecniche concerne certamente l’introduzione di numerosi ulteriori codici “TipoDocumento”, che permettono al soggetto passivo l’identificazione, con un maggiore grado di dettaglio, del documento emesso.
Accanto ai già esistenti codici relativi a fattura, parcella, nota di credito e nota di debito, ne sono apparsi altri (“Integrazione fattura reverse charge interno”, “Autofattura per splafonamento”, “Estrazione di beni da Deposito IVA”, ecc.), che, venendo incontro alle esigenze degli operatori, possono risultare utili alla semplificazione degli adempimenti, oltre a permettere, come si diceva poc’anzi, la redazione di una più precisa bozza di dichiarazione annuale IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1. INTEGRAZIONE, REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE
Prima di entrare nel merito dei nuovi codici per le operazioni in commento, si ritiene doveroso ricordare che la scelta di utilizzare il canale dello SdI per gli adempimenti correlati all’integrazione delle fatture, al reverse charge e all’emissione di autofatture impone un puntuale monitoraggio dei termini per l’effettuazione degli stessi, atteso che il sistema intercetterà per certo in automatico le ipotesi di tardività.
1.1. Inversione contabile
Le specifiche tecniche adottabili dal 1° ottobre consentono di semplificare il processo di integrazione della fattura nel reverse charge sia “interno” che “esterno”.
Nell’ipotesi direverse charge “interno”, in cui venga ricevuta da un fornitore nazionale una fattura priva di imposta, in quanto contraddistinta da un codice natura appartenente al “gruppo” N6, il cessionario/committente potrà procedere all’emissione di un documento elettronico con codice TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno), indicando i dati del cedente nel campo “CedentePrestatore” e i propri in quello “CessionarioCommittente”.
Il documento transiterà attraverso il Sistema di Interscambio e, in tal modo, si potrà, sostanzialmente integrare “in via elettronica” il file XML ricevuto (in aderenza a quanto proposto in passato dall’Agenzia delle Entrate).
In modo del tutto analogo si può procedere per il caso del reverse charge “esterno” in seguito:
- ad acquisti di servizi dall’estero (TD17),
- ad acquisti intracomunitari di beni (TD18) e
- ad acquisti di beni da soggetti extra-UE ex art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (TD19).
Nella seguente tabella, si riportano alcuni degli esempi più significativi:
1.2. Autofatture “vere e proprie”
L’Agenzia delle Entrate definisce come autofattura “vera e propria” quel documento, che contiene i medesimi elementi di una “normale” fattura, differenziandosene per il fatto che:
· il soggetto che emette il documento non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene o il committente del servizio obbligato all’assolvimento dell’IVA invece del primo, come, ad esempio, nel caso di:
− acquisti da produttori agricoli ex art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
− compensi corrisposti per la vendita di documenti di viaggio dagli esercenti attività di trasporto agli intermediari;
− regolarizzazione per omessa o irregolare fatturazione ex art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997;
· il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente o l’operazione è effettuata a titolo gratuito. Rientrano in quest’ambito:
− le ipotesi di destinazione dei beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa;
− le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa o di costo unitario superiore a 50,00 euro (se non rientranti nell’attività d’impresa) per i quali sia stata operata la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
Nella versione 1.5 delle specifiche tecniche, se si fa eccezione per il caso della regolarizzazione di cui all’art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, l’autofattura deve essere predisposta selezionando il codice TD01.
Le rinnovate regole tecniche introducono, invece, nuove codifiche utilizzabili in relazioni alle differenti situazioni.
È bene sottolineare che, in caso di emissione in formato elettronico via SdI di autofattura o di integrazione di documento ricevuto da soggetto estero (nel c.d. reverse charge “esterno”), non si rende più necessaria la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”).
Si riportano, nella tabella seguente, alcuni esempi di operazioni che comportano l’emissione di autofattura e dei relativi codici.
1.3. Autofatture per regolarizzazione
La versione delle specifiche tecniche 1.5 consente, come detto, la predisposizione delle autofatture con il medesimo codice previsto per l’emissione delle fatture (TD01), salvo nel caso in cui il cessionario/committente debba procedere alla regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/1997. In tale circostanza, infatti, il documento deve essere predisposto con codice TD20.
Si è ritenuto che tale codifica potesse essere utilizzata anche qualora si procedesse a regolarizzare il c.d. “splafonamento” mediante autofattura. Fra le modalità con le quali è possibile ravvedere la violazione, è consentita, infatti, l’emissione di un’autofattura “contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, (...), l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata” (cfr. ex plurimis circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, §10.4)22.Ciò consente di non coinvolgere il cedente/cessionario.
Considerato che il documento, emesso in duplice copia, dovrebbe essere presentato all’Amministrazione finanziaria, in analogia con quanto accade per la regolarizzazione di cui al citato art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, ne consegue che il documento elettronico, con le regole tecniche in vigore sino al 31.12.2020, possa essere redatto con codice TD20 anche nel caso di specie (sul punto si veda la FAQ Assosoftware 29.1.2019 “Regolarizzazione splafonamento esportatore abituale”).
Le nuove specifiche tecniche consentono, invece, di creare un documento ad hoc grazie all’introduzione del codice TD21.
C’è peraltro un’ulteriore sostanziale differenza fra le due codifiche. Nella predisposizione di un’autofattura con codice TD20:
· la sezione “Cedente/Prestatore” va compilata con i dati del soggetto (fornitore) che non ha emesso la fattura o l’ha emessa in modo irregolare;
· nella sezione “Cessionario/Committente” devono essere inseriti i dati relativi al soggetto (cliente) che emette e trasmette il documento al Sistema di Interscambio;
· nella sezione “SoggettoEmittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Dalla lettura della versione 1.6.1 delle specifiche tecniche si evince, invece, che “il tipo documento «autofattura per splafonamento» non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario”.
2. FATTURAZIONE DIFFERITA
Le regole tecniche adottabili dall’1.10.2020 consentono di individuare distintamente le diverse tipologie di fattura differita.
In particolare:
- il codice TD24 va utilizzato nelle fattispecie di cui all’art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il codice TD25 deve utilizzarsi per le c.d. fatture “super differite”, emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente (art. 21 co. 4 lett. b) del D.P.R. 633/1972).
Posto che le fatture differite devono essere emesse (i.e. trasmesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e che le “super differite” devono essere emesse entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna dei beni, l’Amministrazione finanziaria, grazie all’identificazione del documento con i codici sopra descritti, potrà essere in grado di verificare le eventuali emissioni tardive.
3. CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI
Il codice TD26 contraddistingue, nelle nuove specifiche tecniche, le fatture emesse per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicati in apposito rigo della dichiarazione annuale (VE40 nel modello IVA 2020) e sottratti dall’ammontare delle operazioni attive presenti nel quadro VE (rigo VE50 nel modello IVA 2020 - “Volume d’affari”).
Con riferimento ai passaggi interni di beni o servizi si ricorda che, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 27 della direttiva 2006/112/CE, essi sono soggetti ad IVA solo nel caso in cui il bene o servizio venga trasferito a un’attività che conferisce il diritto alla detrazione IVA in misura inferiore rispetto a quella dalla quale il bene o servizio viene fornito.
Tale principio ha trovato conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella Circ. 31.10.2018 n. 19, ha chiarito che in tali ipotesi “la rilevanza impositiva agli effetti dell’IVA dei passaggi interni tra attività separate è giustificata dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dell’IVA e la conseguente neutralità dell’imposta. Ciò ha luogo ad esempio nel caso in cui l’IVA assolta sull’acquisto del bene o del servizio oggetto di passaggio sia stata detratta ed il passaggio avvenga rispetto a un’attività che, invece, non conferisce (o conferisce in misura più limitata) il diritto alla detrazione dell’IVA”.
II. Nuovi codici NATURA
Innovazioni significative sono state apportate anche con riferimento ai codici “Natura”.
Dal 1° ottobre 2020, sono infatti adottabili facoltativamente diverse sottocategorie di codifiche già esistenti le quali, dal prossimo 1° gennaio (data a decorrere dalla quale le nuove regole tecniche dovranno essere utilizzate in via obbligatoria), non potranno più essere impiegate.
Nella tabella sottostante si riporta un confronto tra i codici presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5.) e quelli contenuti nell’ultimo aggiornamento (1.6.1).
1. CESSIONI DI BENI NON SOGGETTE
La prima distinzione che emerge dalla lettura delle nuove specifiche tecniche, concerne l’introduzione di sottocategorie del codice N2.
Con N2.1 dovranno essere identificate, nella fattura elettronica, le operazioni non soggette per mancanza del requisito di territorialità ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 - 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. È opportuno rammentare, che in forza dell’art. 21, co. 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti ad emettere fattura con riferimento alle citate operazioni.
Il codice N2.2 va utilizzato, invece, per altre fattispecie non soggette: si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni e conferimenti in società (art. 2, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di terreni non edificabili (art. 2, co. 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2, co. 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972);
- passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) (art. 2, co. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di valori bollati e postali, marche e simili (art. 2, co. 3, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessione di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (art. 2, co. 3, lett. m), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori e dai loro eredi (art. 3, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
- prestiti obbligazionari.
2. OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Le nuove codifiche introducono elementi di dettaglio anche per quanto concerne le operazioni non imponibili: la classificazione interessa particolarmente i c.d. “esportatori abituali”.
Di seguito si riepilogano le principali operazioni non imponibili, il codice natura loro attribuibile e il rigo corrispondente del modello IVA 2020.
3. INVERSIONE CONTABILE
Al pari dei nuovi codici “TipoDocumento”, che consentono ai cessionari/committenti di procedere all’integrazione dell’imposta mediante reverse charge, sono stati introdotti numerosi codici natura che possono essere utilizzati da cedenti/prestatori per meglio identificare la fattispecie che necessita l’applicazione dell’inversione contabile.
Si richiamano, di seguito, le principali tipologie di operazioni nelle quali il ruolo di debitore d’imposta deve essere assunto dal cessionario/committente.
III. Nuove clssificazioni delle ritenute
La nuova versione delle regole tecniche per la predisposizione della fattura elettronica prevede un maggior grado di dettaglio anche con riferimento alla tipologia di ritenuta cui è soggetta l’operazione.
Mentre le specifiche in vigore sino al 31.12.2020 consentivano esclusivamente la differenziazione fra ritenute applicabili a persone fisiche o giuridiche, la versione 1.6.1 contiene nuovi codici riferiti ai contributi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
Di seguito una tabella riepilogativa di confronto.
IV. Modalità di pagamento
La principale novità concernente l’indicazione delle modalità di pagamento nella fattura elettronica risiede nell’introduzione del codice relativo al sistema c.d. “PagoPA” (codice MP23), realizzato per i versamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei codici “ModalitàPagamento”.
V. Altre novità
Fra le novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche (1.6.1) si segnalano:
a) l’eliminazione dell’importo del bollo sulla fattura elettronica e
b) l’inserimento di ulteriori controlli – e dei relativi codici errore – conseguenti all’introduzione delle nuove codifiche.
1. IMPOSTA DI BOLLO
Nei casi in cui sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”, ma l’indicazione dell’importo non sarà più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).
Si ricorda che l’imposta si applica nella misura di 2,00 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972).
Si rammenta altresì che per le fatture inviate dall’1.1.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nella e-fattura, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste (art. 12-novies del D.L. n. 34/2019, modificato dall’art. 17 co. 1 del D.L. n. 124/2019 e dall’art. 143 del D.L. n. 34/2020).
2. NUOVI CONTROLLI
In seguito all’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento” e “Natura” sono stati introdotti ulteriori controlli che comportano, in taluni casi, lo scarto della fattura.
In particolare:
· se, dopo l’1.1.2021, si utilizzeranno i codici N2, N3 o N6, la fattura verrà scartata con codice 00445;
· i codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 non ammettono l’indicazione in fattura del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;
· se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00471;
· la fattura viene scartata con codice 00472, se viene utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
· se si indica uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972) non è ammesso il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore; se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00473;
con codice TD21 (Autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero; diversamente la fattura viene scartata con codice 00474.
Le nuove specifiche tecniche – approvate con provv. n. 166579/2020 – adottabili,
- in via facoltativa, dal 1° ottobre e,
- obbligatoriamente, dal 1° gennaio 2021,
portano sensibili novità nel processo di emissione di fatture elettroniche.
I. Nuove codifiche relative alla tipologia di documento
Una delle novità di maggior rilievo contenute nelle nuove specifiche tecniche concerne certamente l’introduzione di numerosi ulteriori codici “TipoDocumento”, che permettono al soggetto passivo l’identificazione, con un maggiore grado di dettaglio, del documento emesso.
Accanto ai già esistenti codici relativi a fattura, parcella, nota di credito e nota di debito, ne sono apparsi altri (“Integrazione fattura reverse charge interno”, “Autofattura per splafonamento”, “Estrazione di beni da Deposito IVA”, ecc.), che, venendo incontro alle esigenze degli operatori, possono risultare utili alla semplificazione degli adempimenti, oltre a permettere, come si diceva poc’anzi, la redazione di una più precisa bozza di dichiarazione annuale IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
| Specifichetecnicheversione1.5 |
Specifichetecnicheversione1.6.1 |
||
| TD01 |
Fattura |
TD01 |
Fattura |
| TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
TD02 |
Acconto/Anticipo su fattura |
| TD03 |
Acconto/Anticipo sup arcella |
TD03 |
Acconto/Anticipo su parcella |
| TD04 |
Nota di credito |
TD04 |
Nota di credito |
| TD05 |
Nota didebito |
TD05 |
Nota didebito |
| TD06 |
Parcella |
TD06 |
Parcella |
| TD16 |
Integrazione fattura reverse charge interno |
||
| TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
||
| TD18 |
Integrazione peracquisto di beni intracomunitari |
||
| TD19 |
Integrazione/autofattura per acquistodibeniexart.17co.2 D.P.R. n.633/1972 |
||
| TD20 |
Autofattura |
TD20 |
Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6,co.8,del D.Lgs. n. 471/1997oart.46,co.5,del D.L. n.331/1993) |
| TD21 |
Autofattura per splafonamento |
||
| TD22 |
Estrazione beni da deposito IVA |
||
| TD23 |
Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA |
||
| TD24 |
Fattura differita di cuiall’art. 21,co.4,lett.a), delD.P.R. n.633/1972 |
||
| TD25 |
Fattura differita di cui all’art.21,co. 4,terzo periodo,lett.b),del D.P.R. n.633/1972 |
||
| TD26 |
Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni exart.36 del D.P.R. n.633/1972 |
||
| TD27 |
Fattura per auto consumoo per cessioni gratuite senza rivalsa |
||
1. INTEGRAZIONE, REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE
Prima di entrare nel merito dei nuovi codici per le operazioni in commento, si ritiene doveroso ricordare che la scelta di utilizzare il canale dello SdI per gli adempimenti correlati all’integrazione delle fatture, al reverse charge e all’emissione di autofatture impone un puntuale monitoraggio dei termini per l’effettuazione degli stessi, atteso che il sistema intercetterà per certo in automatico le ipotesi di tardività.
1.1. Inversione contabile
Le specifiche tecniche adottabili dal 1° ottobre consentono di semplificare il processo di integrazione della fattura nel reverse charge sia “interno” che “esterno”.
Nell’ipotesi direverse charge “interno”, in cui venga ricevuta da un fornitore nazionale una fattura priva di imposta, in quanto contraddistinta da un codice natura appartenente al “gruppo” N6, il cessionario/committente potrà procedere all’emissione di un documento elettronico con codice TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno), indicando i dati del cedente nel campo “CedentePrestatore” e i propri in quello “CessionarioCommittente”.
Il documento transiterà attraverso il Sistema di Interscambio e, in tal modo, si potrà, sostanzialmente integrare “in via elettronica” il file XML ricevuto (in aderenza a quanto proposto in passato dall’Agenzia delle Entrate).
In modo del tutto analogo si può procedere per il caso del reverse charge “esterno” in seguito:
- ad acquisti di servizi dall’estero (TD17),
- ad acquisti intracomunitari di beni (TD18) e
- ad acquisti di beni da soggetti extra-UE ex art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 (TD19).
Nella seguente tabella, si riportano alcuni degli esempi più significativi:
| Tipologiadell’operazione |
Normadiriferimento |
Codice “TipoDocumento” |
| Acquisti imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm. |
Art.17,co.5, del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto di servizi resi nel settore edile da sub appaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. |
Art.17,co.6,lett. a), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato per iquali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art.10,co.1,n.8-bise 8-ter, del D.P.R. n.633/1972). |
Art.17,co.6,lett. a-bis), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto diservizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. |
Art.17,co. ,6lett. a-ter), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radio mobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. |
Art.17,co. 6,lett. b),del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuati prima della loro installazione in prodotti de- stinati al consumatore finale. |
Art. 17, co. 6, lett. c), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. |
Art. 17, co. 6, lett. d-bis), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. |
Art. 17, co. 6, lett. d-ter), del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisti di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del D.P.R. n.633/1972. |
Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del D.P.R. n.633/1972 |
TD16 |
| Acquisto di servizi resi da soggetti UE a favore di soggetti passivi residenti. |
Art. 17 co. 2 del D.P.R. n.633/1972 |
TD17 |
| Acquisti di beni intra-UE. |
Artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 |
TD18 |
1.2. Autofatture “vere e proprie”
L’Agenzia delle Entrate definisce come autofattura “vera e propria” quel documento, che contiene i medesimi elementi di una “normale” fattura, differenziandosene per il fatto che:
· il soggetto che emette il documento non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene o il committente del servizio obbligato all’assolvimento dell’IVA invece del primo, come, ad esempio, nel caso di:
− acquisti da produttori agricoli ex art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
− compensi corrisposti per la vendita di documenti di viaggio dagli esercenti attività di trasporto agli intermediari;
− regolarizzazione per omessa o irregolare fatturazione ex art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997;
· il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente o l’operazione è effettuata a titolo gratuito. Rientrano in quest’ambito:
− le ipotesi di destinazione dei beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa;
− le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa o di costo unitario superiore a 50,00 euro (se non rientranti nell’attività d’impresa) per i quali sia stata operata la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
Nella versione 1.5 delle specifiche tecniche, se si fa eccezione per il caso della regolarizzazione di cui all’art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, l’autofattura deve essere predisposta selezionando il codice TD01.
Le rinnovate regole tecniche introducono, invece, nuove codifiche utilizzabili in relazioni alle differenti situazioni.
È bene sottolineare che, in caso di emissione in formato elettronico via SdI di autofattura o di integrazione di documento ricevuto da soggetto estero (nel c.d. reverse charge “esterno”), non si rende più necessaria la presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (il c.d. “esterometro”).
Si riportano, nella tabella seguente, alcuni esempi di operazioni che comportano l’emissione di autofattura e dei relativi codici.
| Tipologia dell’operazione |
Codice “TipoDocumento” Specifiche 1.5 |
Codice “TipoDocumento” Specifiche 1.6.1 |
Modalità di compilazione del documento |
| Omaggi/ Autoconsumo |
TD01 |
TD27 |
I dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Cedente/Prestatore” sia nella sezione “Cessionario/Committente” (la autofattura va annotata nel solo registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972) |
Acquisto beni da soggetti extra-UE diversi dalle importazioni (es. acquisti all’interno di un deposito IVA) |
TD01 |
TD19 |
Inserire nella sezione “Cedente/Prestatore”, l’identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione “Cessionario/Committente” indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via SdI. La sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata con codice “CC” (cessionario/committente) |
Acquisto servizi dall’estero (extra-UE) |
TD01 |
TD17 |
Inserire nella sezione “Cedente/Prestatore”, l’identificativo del Paese estero e del soggetto non residente/stabilito. Nella sezione “Cessionario/Committente” indicare i dati del soggetto italiano che emette e trasmette il documento via SdI. La sezione “Soggetto Emittente” va valorizzata con codice “CC” (cessionario/committente) |
| Acquisti ex art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972 |
TD01 |
TD01 |
Il cessionario riporta, nella sezione “Cedente/Prestatore” i dati dell’agricoltore esonerato e nella sezione “Cessionario/Committente” i propri. La sezione “SoggettoEmittente” va valorizzata con codice “CC” (cessionario/committente) |
| Acquisti ex art. 34, co. 7, del D.P.R. n. 633/1972 |
TD01 |
TD01 |
L’ente, la cooperativa e gli altri enti associativi possono emettere il documento adottando una distinta numerazione per ciascun socio conferente (es. 1/Cop_; 2/Cop_, ecc.). Nella sezione “Cedente/Prestatore” vanno indicati i dati dei produttori agricoli; nella sezione “Cessionario/Committente” quelli dell’ente/cooperativa/altro organismo. Nella sezione “Terzo Intermediario o Soggetto Emittente” vanno riportati i dati dell’ente/cooperativa/altro organismo e il codice “CC” (cessionario/committente) |
1.3. Autofatture per regolarizzazione
La versione delle specifiche tecniche 1.5 consente, come detto, la predisposizione delle autofatture con il medesimo codice previsto per l’emissione delle fatture (TD01), salvo nel caso in cui il cessionario/committente debba procedere alla regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/1997. In tale circostanza, infatti, il documento deve essere predisposto con codice TD20.
Si è ritenuto che tale codifica potesse essere utilizzata anche qualora si procedesse a regolarizzare il c.d. “splafonamento” mediante autofattura. Fra le modalità con le quali è possibile ravvedere la violazione, è consentita, infatti, l’emissione di un’autofattura “contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, (...), l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata” (cfr. ex plurimis circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12, §10.4)22.Ciò consente di non coinvolgere il cedente/cessionario.
Considerato che il documento, emesso in duplice copia, dovrebbe essere presentato all’Amministrazione finanziaria, in analogia con quanto accade per la regolarizzazione di cui al citato art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, ne consegue che il documento elettronico, con le regole tecniche in vigore sino al 31.12.2020, possa essere redatto con codice TD20 anche nel caso di specie (sul punto si veda la FAQ Assosoftware 29.1.2019 “Regolarizzazione splafonamento esportatore abituale”).
Le nuove specifiche tecniche consentono, invece, di creare un documento ad hoc grazie all’introduzione del codice TD21.
C’è peraltro un’ulteriore sostanziale differenza fra le due codifiche. Nella predisposizione di un’autofattura con codice TD20:
· la sezione “Cedente/Prestatore” va compilata con i dati del soggetto (fornitore) che non ha emesso la fattura o l’ha emessa in modo irregolare;
· nella sezione “Cessionario/Committente” devono essere inseriti i dati relativi al soggetto (cliente) che emette e trasmette il documento al Sistema di Interscambio;
· nella sezione “SoggettoEmittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
Dalla lettura della versione 1.6.1 delle specifiche tecniche si evince, invece, che “il tipo documento «autofattura per splafonamento» non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario”.
2. FATTURAZIONE DIFFERITA
Le regole tecniche adottabili dall’1.10.2020 consentono di individuare distintamente le diverse tipologie di fattura differita.
In particolare:
- il codice TD24 va utilizzato nelle fattispecie di cui all’art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il codice TD25 deve utilizzarsi per le c.d. fatture “super differite”, emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente (art. 21 co. 4 lett. b) del D.P.R. 633/1972).
Posto che le fatture differite devono essere emesse (i.e. trasmesse) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e che le “super differite” devono essere emesse entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna dei beni, l’Amministrazione finanziaria, grazie all’identificazione del documento con i codici sopra descritti, potrà essere in grado di verificare le eventuali emissioni tardive.
3. CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI
Il codice TD26 contraddistingue, nelle nuove specifiche tecniche, le fatture emesse per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicati in apposito rigo della dichiarazione annuale (VE40 nel modello IVA 2020) e sottratti dall’ammontare delle operazioni attive presenti nel quadro VE (rigo VE50 nel modello IVA 2020 - “Volume d’affari”).
Con riferimento ai passaggi interni di beni o servizi si ricorda che, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 27 della direttiva 2006/112/CE, essi sono soggetti ad IVA solo nel caso in cui il bene o servizio venga trasferito a un’attività che conferisce il diritto alla detrazione IVA in misura inferiore rispetto a quella dalla quale il bene o servizio viene fornito.
Tale principio ha trovato conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale, nella Circ. 31.10.2018 n. 19, ha chiarito che in tali ipotesi “la rilevanza impositiva agli effetti dell’IVA dei passaggi interni tra attività separate è giustificata dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di applicazione dell’IVA e la conseguente neutralità dell’imposta. Ciò ha luogo ad esempio nel caso in cui l’IVA assolta sull’acquisto del bene o del servizio oggetto di passaggio sia stata detratta ed il passaggio avvenga rispetto a un’attività che, invece, non conferisce (o conferisce in misura più limitata) il diritto alla detrazione dell’IVA”.
II. Nuovi codici NATURA
Innovazioni significative sono state apportate anche con riferimento ai codici “Natura”.
Dal 1° ottobre 2020, sono infatti adottabili facoltativamente diverse sottocategorie di codifiche già esistenti le quali, dal prossimo 1° gennaio (data a decorrere dalla quale le nuove regole tecniche dovranno essere utilizzate in via obbligatoria), non potranno più essere impiegate.
Nella tabella sottostante si riporta un confronto tra i codici presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5.) e quelli contenuti nell’ultimo aggiornamento (1.6.1).
| Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6.1 |
||
| N1 |
Operazioni escluse |
N1 |
Operazionie scluse |
| N2 |
Operazioni non soggette |
N2 |
Operazioni non soggette (non più valido dall’1.1.2021) |
| N2.1 |
Operazioni non soggette a IVA ai sensi artt. 7a7-septies del D.P.R. n.633/1972 |
||
| N2.2 |
Altre operazioni non soggette |
||
| N3 |
Operazioni non imponibili |
N3 |
Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021) |
| N3.1 |
Non imponibili-Esportazioni |
||
| N3.2 |
Non imponibili-Cessioni intracomunitarie |
||
| N3.3 |
Non imponibili-Cessioniverso San Marino |
||
| N3.4 |
Non imponibili-Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
||
| N3.5 |
Non imponibili-A seguito di dichiarazioni di intento |
||
| N3.6 |
Non imponibili-Altre operazioni che non con corrono alla formazione del plafond |
||
| N4 |
Operazioni esenti |
N4 |
Operazioni esenti |
| N5 |
Regime del margine/IVA non e sposta in fattura |
N5 |
Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
| N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero e rimportazioni nei soli casi previsti) |
N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni inreverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE diservizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dall’1.1.2021) |
| N6.1 |
Inversione contabile-Cessione di rottami e di altri materiali di recupero |
||
| N6.2 |
Inversione contabile-Cessione di oro e argento puro |
||
| N6.3 |
Inversione contabile-Subappalto nel settore edile |
||
| N6.4 |
Inversione contabile- Cessionedi fabbricati |
||
| N6.5 |
Inversione contabile-Cessione ditelefoni cellulari |
||
| N6.6 |
Inversione contabile-Cessione di prodotti elettronici |
||
| N6.7 |
Inversione contabile-Prestazioni del comparto edile e settori connessi |
||
| N6.8 |
Inversione contabile-Operazion idel settore energetico |
||
| N6.9 |
Inversione contabile-Altricasi |
||
| N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (venditeadistanza ex art.40, co.3,e4e art.41,co.1, lett.b), del D.L. n.331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radio-diffusione ed elettronici exart.7-sexies, lett.f) e g) del D.P.R. n.633/1972 e art.74-sexies del D.P.R. n. 633/1972) |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art.40, co.3e4 e art. 41,co.1, lett.b), del D.L. n.331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radio, diffusione e del ettronici ex art.7-sexies, lett. f) e g) del D.P.R. n.633/1972 eart.74-sexies, del D.P.R. n.633/1972) |
1. CESSIONI DI BENI NON SOGGETTE
La prima distinzione che emerge dalla lettura delle nuove specifiche tecniche, concerne l’introduzione di sottocategorie del codice N2.
Con N2.1 dovranno essere identificate, nella fattura elettronica, le operazioni non soggette per mancanza del requisito di territorialità ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 - 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. È opportuno rammentare, che in forza dell’art. 21, co. 6-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti ad emettere fattura con riferimento alle citate operazioni.
Il codice N2.2 va utilizzato, invece, per altre fattispecie non soggette: si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (art. 2, co. 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni e conferimenti in società (art. 2, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di terreni non edificabili (art. 2, co. 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2, co. 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972);
- passaggi di beni in dipendenza di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) (art. 2, co. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni di valori bollati e postali, marche e simili (art. 2, co. 3, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessione di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (art. 2, co. 3, lett. m), del D.P.R. n. 633/1972);
- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori e dai loro eredi (art. 3, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
- prestiti obbligazionari.
2. OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Le nuove codifiche introducono elementi di dettaglio anche per quanto concerne le operazioni non imponibili: la classificazione interessa particolarmente i c.d. “esportatori abituali”.
Di seguito si riepilogano le principali operazioni non imponibili, il codice natura loro attribuibile e il rigo corrispondente del modello IVA 2020.
| Tipologia dell’operazione |
Riferimento normativo |
Codice natura |
Rigo IVA2020 |
| Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”). |
Art.8co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72 |
N3.1 |
VE30c.2 |
| Cessione contrasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle AA.PP. e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. |
Art.8,co.1,lett. b-bis), del DPR n.633/1972 |
N3.1 |
VE30c.2 |
| Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea. |
Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93 |
N3.1 |
VE30 c. 2 |
| Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato UE, ecc.). |
Art. 41 del DL 331/93 |
N3.2 |
VE30 c. 3 |
| Cessione di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari. |
Art. 58 del DL 331/93 |
N3.2 |
VE30 c. 3 |
| Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato. |
Art. 50-bis, co. 4, lett. f), del D.L. n.331/1993 |
N3.2 |
VE30 c. 3 |
| Operazioni con Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. |
Art. 71 del DPR. n. 633/1972 |
N3.3 |
VE30 c. 4 |
| Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.). |
Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 |
N3.4 |
VE30 c. 5 |
| Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.). |
Art. 9 del DPR n. 633/1972 |
N3.4 |
VE30 c. 5 |
| Cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc. |
Art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 |
N3.4 |
VE30 c. 5 |
| Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento). |
Art. 8, co. 1, lett. c) e co. 2 del D.P.R. n. 633/1972 |
N3.5 |
VE31 |
| Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. |
Art. 50, co. 4, lett. c), del D.L. n. 331/1993 |
N3.6 |
VE32 |
| Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA. |
Art. 50, co. 4, lett. e), del D.L. n. 331/1993 |
N3.6 |
VE32 |
| Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro. |
Art. 50 co. 4 lett. i) del D.L. n. 331/1993 |
N3.6 |
VE32 |
| Prestazioni di servizi rese fuori dall’UE da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340). |
Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 |
N3.6 |
VE32 |
3. INVERSIONE CONTABILE
Al pari dei nuovi codici “TipoDocumento”, che consentono ai cessionari/committenti di procedere all’integrazione dell’imposta mediante reverse charge, sono stati introdotti numerosi codici natura che possono essere utilizzati da cedenti/prestatori per meglio identificare la fattispecie che necessita l’applicazione dell’inversione contabile.
Si richiamano, di seguito, le principali tipologie di operazioni nelle quali il ruolo di debitore d’imposta deve essere assunto dal cessionario/committente.
| Tipologia dell’operazione |
Norma di riferimento |
Codice natura |
| Cessione di rottami,cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero,stracci,ecc. |
Art.74,co. 8, del D.P.R. n. 633/1972 |
N6.1 |
| Cessioni imponibili di oro da investimento,cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm. |
Art.17,co. 5, del D.P.R. n. 633/1972 |
N6.2 |
| Prestazione di servizi resi nel settore edil e da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. |
Art.17co.6 lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 |
N6.3 |
| Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposi-zione (art.10co.1n.8-bise 8-terdel D.P.R. n. 633/1972). |
Art.17,co.6,lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 |
N6.4 |
| Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. |
Art.17,co.6,lett. b),del D.P.R. n.633/1972 |
N6.5 |
| Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale., |
Art. 17 co. 6 lett. c) del D.P.R. n.633/1972 |
N6.6 |
| Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. |
Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del D.P.R. n.633/1972 |
N6.7 |
| Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. |
Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del D.P.R. n.633/1972 |
N6.8 |
| Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. |
Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del D.P.R. n.633/1972 |
N6.8 |
| Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passi- vo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del D.P.R. n.633/1972 |
Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del D.P.R. n.633/1972 |
N6.8 |
III. Nuove clssificazioni delle ritenute
La nuova versione delle regole tecniche per la predisposizione della fattura elettronica prevede un maggior grado di dettaglio anche con riferimento alla tipologia di ritenuta cui è soggetta l’operazione.
Mentre le specifiche in vigore sino al 31.12.2020 consentivano esclusivamente la differenziazione fra ritenute applicabili a persone fisiche o giuridiche, la versione 1.6.1 contiene nuovi codici riferiti ai contributi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.
Di seguito una tabella riepilogativa di confronto.
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6.1 |
||
| RT01 |
Ritenuta persone fisiche |
RT01 |
Ritenuta persone fisiche |
| RT02 |
Ritenuta persone giuridiche |
RT02 |
Ritenuta persone giuridiche |
| RT03 |
Ritenuta contributo INPS |
||
| RT04 |
Ritenuta contributo ENASARCO |
||
| RT05 |
Ritenuta contributo ENPAM |
||
| RT06 |
Ritenuta altro contributo previdenziale |
||
IV. Modalità di pagamento
La principale novità concernente l’indicazione delle modalità di pagamento nella fattura elettronica risiede nell’introduzione del codice relativo al sistema c.d. “PagoPA” (codice MP23), realizzato per i versamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei codici “ModalitàPagamento”.
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6.1 |
||
| MP01 |
Contanti |
MP01 |
Contanti |
| MP02 |
Assegno |
MP02 |
Assegno |
| MP03 |
Assegno circolare |
MP03 |
Assegno circolare |
| MP04 |
Contanti presso Tesoreria |
MP04 |
Contanti presso Tesoreria |
| MP05 |
Bonifico |
MP05 |
Bonifico |
| MP06 |
Vaglia cambiario |
MP06 |
Vaglia cambiario |
| MP07 |
Bollettino bancario |
MP07 |
Bollettino bancario |
| MP08 |
Carta di pagamento |
MP08 |
Carta di pagamento |
| MP09 |
RID |
MP09 |
RID |
| MP10 |
RID utenze |
MP10 |
RID utenze |
| MP11 |
RID veloce |
MP11 |
RID veloce |
| MP12 |
Riba |
MP12 |
Riba |
| MP13 |
MAV |
MP13 |
MAV |
| MP14 |
Quietanza Erariosaldo |
MP14 |
Quietanza Erariosaldo |
| MP15 |
Giroconto su conti di conti di contabilità speciale |
MP15 |
Giroconto su conti di conti di contabilità speciale |
| MP16 |
Domiciliazione bancaria |
MP16 |
Domiciliazione bancaria |
| MP17 |
Domiciliazione postale |
MP17 |
Domiciliazionepostale |
| MP18 |
Bollettino di c/cpostale |
MP18 |
Bollettino di c/cpostale |
| MP19 |
SEPA DirectDebit |
MP19 |
SEPA DirectDebit |
| MP20 |
SEPA DirectDebit CORE |
MP20 |
SEPA DirectDebit CORE |
| MP21 |
SEPA DirectDebit B2B |
MP21 |
SEPA DirectDebit B2B |
| MP22 |
Trattenuta su somme già riscosse |
MP22 |
Trattenuta su somme già riscosse |
| MP23 |
PagoPA |
||
V. Altre novità
Fra le novità contenute nella nuova versione delle specifiche tecniche (1.6.1) si segnalano:
a) l’eliminazione dell’importo del bollo sulla fattura elettronica e
b) l’inserimento di ulteriori controlli – e dei relativi codici errore – conseguenti all’introduzione delle nuove codifiche.
1. IMPOSTA DI BOLLO
Nei casi in cui sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”, ma l’indicazione dell’importo non sarà più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).
Si ricorda che l’imposta si applica nella misura di 2,00 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972).
Si rammenta altresì che per le fatture inviate dall’1.1.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nella e-fattura, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste (art. 12-novies del D.L. n. 34/2019, modificato dall’art. 17 co. 1 del D.L. n. 124/2019 e dall’art. 143 del D.L. n. 34/2020).
2. NUOVI CONTROLLI
In seguito all’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento” e “Natura” sono stati introdotti ulteriori controlli che comportano, in taluni casi, lo scarto della fattura.
In particolare:
· se, dopo l’1.1.2021, si utilizzeranno i codici N2, N3 o N6, la fattura verrà scartata con codice 00445;
· i codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 non ammettono l’indicazione in fattura del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;
· se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00471;
· la fattura viene scartata con codice 00472, se viene utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
· se si indica uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972) non è ammesso il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore; se ciò avviene, la fattura viene scartata con codice 00473;
con codice TD21 (Autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero; diversamente la fattura viene scartata con codice 00474.