Utilizzo delle perdite in caso di chiusura dell’impresa minore
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 556
IMPRESE
Con la risposta a interpello 23.11.2020 n. 556, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di cessazione dell’attività dell’impresa minore nel 2019, possono essere integralmente dedotte, sino a concorrenza del reddito d’impresa:
· sia le perdite fiscali generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze risultanti nell’ultimo periodo antecedente l’applicazione del regime di cassa;
· sia le perdite generatesi nel 2018, per effetto dello svolgimento dell’ordinaria attività.
FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO
Nel caso oggetto di interpello, una ditta individuale ha applicato, a partire dal 2017, il regime di contabilità semplificata, realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali (ai sensi dell’art. 1 co. 18 della L. 232/2016); nel 2018, lo stesso soggetto ha altresì realizzato una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore.
Nel 2019, l’impresa dichiarava la cessazione dell’attività, realizzando un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE
Le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) sono scomputabili esclusivamente dai redditi d’impresa, con possibilità di portare le eccedenze a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (art. 8 co. 3 del TUIR). Limitatamente alle perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019, è previsto un regime transitorio con riporto entro percentuali di reddito inferiori all’80% (art. 1 co. 25 e 26 della L. 145/2018).
In deroga a tali criteri e richiamando la precedente risposta a interpello 45/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessazione dell’attività, le perdite 2017 e 2018 sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d’impresa imponibile.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.11.2020 n. 556
IMPRESE
Con la risposta a interpello 23.11.2020 n. 556, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di cessazione dell’attività dell’impresa minore nel 2019, possono essere integralmente dedotte, sino a concorrenza del reddito d’impresa:
· sia le perdite fiscali generatesi nel 2017, per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze risultanti nell’ultimo periodo antecedente l’applicazione del regime di cassa;
· sia le perdite generatesi nel 2018, per effetto dello svolgimento dell’ordinaria attività.
FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO
Nel caso oggetto di interpello, una ditta individuale ha applicato, a partire dal 2017, il regime di contabilità semplificata, realizzando, in tale anno, una perdita dovuta alla deduzione del valore delle rimanenze finali (ai sensi dell’art. 1 co. 18 della L. 232/2016); nel 2018, lo stesso soggetto ha altresì realizzato una perdita dovuta alla perdurante crisi di settore.
Nel 2019, l’impresa dichiarava la cessazione dell’attività, realizzando un utile dovuto alla vendita delle rimanenze di magazzino.
DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RESIDUE
Le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) sono scomputabili esclusivamente dai redditi d’impresa, con possibilità di portare le eccedenze a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (art. 8 co. 3 del TUIR). Limitatamente alle perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019, è previsto un regime transitorio con riporto entro percentuali di reddito inferiori all’80% (art. 1 co. 25 e 26 della L. 145/2018).
In deroga a tali criteri e richiamando la precedente risposta a interpello 45/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessazione dell’attività, le perdite 2017 e 2018 sono integralmente deducibili, sino a concorrenza del reddito d’impresa imponibile.