Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca sul bottone Informativa Estesa.
Chiudendo questo banner, oppure cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
Fatturazione elettronica - Nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura”

Guida Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro
SOGGETTI IVA

A decorrere dal 1.1.2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato della fattura elet­tronica via SdI (facoltativo dallo scorso 1° ottobre). In considerazione delle numerose novità, che interessano, in modo particolare, i codici “TipoDocumento” e “Natura”, l’Agen­zia delle Entrate ha pubblicato una guida alla compilazione dei file XML – pubblicata, nella sua prima stesura, il 23.11.2020, in concomitanza con una versione aggiornata delle specifiche tecniche –, che fornisce chiarimenti anche in tema di esterometro. Di seguito si riportano alcune delle indicazioni contenute nel documento.

NOTA DI CREDITO PER OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE
In presenza di un’operazione soggetta a reverse charge, il cessionario o committente, ri­ce­vuta la fattura dal fornitore, può procedere all’integrazione “elettronica” dell’imposta, uti­lizzando uno dei nuovi codici “TipoDocumento” da TD16 a TD19. Qualora il cedente o prestatore, con riferimento alla medesima operazione, emetta una nota di credito nei confronti del cessionario o committente, quest’ultimo potrà integrare la stessa “utilizzando la medesima tipologia di documento” trasmessa al Sistema di Interscambio per l’inte­gra­zione della prima fattura ricevuta, ma “indicando gli importi con segno negativo”.

Utilizzando l’esempio proposto dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, si ipotizzi che un for­nitore residente in uno Stato UE emetta una fattura per una cessione intracomunitaria, per un importo, non imponibile, pari a 200,00 euro e che il cliente italiano integri elettro­ni­ca­mente il documento utilizzando il codice TD18 e riportando, oltre al suddetto impo­ni­bile, un’imposta pari a 44,00 euro. Qualora il fornitore emettesse, successivamente, una no­ta di credito per un importo pari a 20,00 euro, il cessionario nazionale potrebbe, a sua volta, generare un documento elettronico con codice TD18, evidenziando un imponibile di 20,00 euro e IVA per 4,00 euro, entrambi con segno negativo.

REVERSE CHARGE ELETTRONICO NON OBBLIGATORIO
Successivamente all’introduzione dei nuovi codici “TipoDocumento”, ci si era domandati se fosse divenuto obbligatorio procedere, dal prossimo 1.1.2021, all’integrazione delle fat­ture attraverso il Sistema di Interscambio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ces­sionario o committente può tuttora integrare manualmente il documento ricevuto. Tuttavia, nel caso in cui non si procedesse all’integrazione elettronica mediante SdI, l’ope­razione non sarebbe inserita nelle bozze precompilate dei registri IVA che verranno elaborate dal prossimo anno dall’Agenzia delle Entrate.

ESTEROMETRO ALTERNATIVO AL REVERSE CHARGE ESTERNO IN FORMATO ELETTRO­NICO
L’Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che l’integrazione elettronica nel reverse charge “esterno” è facoltativa ed alternativa alla presentazione dell’esterometro. L’utilizzo dei codici TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero), TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) o TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) consente, infatti, di evitare la com­pila­zione e relativa trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfron­ta­liere. Tale adempimento risulta, quindi, ancora obbligatorio per i soggetti che procedono ad integrare manualmente le fatture.

AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
Nel caso in cui si desideri sanare l’acquisto di beni o servizi con dichiarazione d’intento per importi superiori al plafond disponibile, per l’emissione dell’autofattura in formato elettronico occorrerà utilizzare il codice “TipoDocumento” TD21, avendo cura di indicare:
·        nel campo “CedentePrestatore”, i dati di colui che emette l’autofattura;
·        nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali”, la data “di effettuazione dell’opera­zione di regolarizzazione”, che deve comunque rientrare nell’annualità in cui si è verificato lo splafonamento;
·        l’ammontare che eccede il plafond e la relativa imposta;
·        la fattura di riferimento, nel campo 2.1.6 (“DatiFattureCollegate”), qualora venga emessa una diversa autofattura per ogni fornitore; è consentita, tuttavia, l’emis­sio­ne di un unico documento riepilogativo, con indicazione, in un allegato all’auto­fattura, dei dati delle fatture di riferimento e dei nominativi dei diversi fornitori.

CODICI NATURA
Con riferimento al nuovo codice “Natura” N2.1, utilizzabile in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, l’Agen­zia chiarisce che relativamente alle operazioni di cui all’art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, (cessione di beni a soggetto passivo debitore in altro Stato membro UE), oltre al suddetto codice dovrà essere riportata la dicitura “inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco “AltriDatiGestionali”.

Nella guida viene inoltre precisato che il codice N6.9 (“inversione contabile - altri casi”), va utilizzato in caso di nuove tipologie soggette a inversione contabile non presenti negli elenchi attualmente previsti. L’Amministrazione finanziaria sottolinea come tale codifica non debba essere adoperata per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1 (si veda sopra).