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Buoni pasto - Aliquota IVA

Ris. Agenzia delle Entrate 1.12.2020 n. 75
SOGGETTI IVA

Con la ris. 75/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il trattamento IVA applicabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, chiarendo la mo­da­li­tà di determinazione della base imponibile dell’imposta.

DISTINZIONE TRA DUE RAPPORTI CONTRATTUALI
La fornitura di servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta l’in­staurazione di due rapporti contrattuali:
·        il primo tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti;
·        il secondo tra la società emittente e l’esercente convenzionato (mensa aziendale, in­teraziendale, pubblico esercizio) che, a fronte della presentazione dei buoni, ero­ga il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E DATORE DI LAVORO
Il servizio reso dalla società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti si qualifica come servizio sostitutivo di mensa aziendale soggetta ad aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 75 co. 3 della L. 413/91.

La base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che esso sia pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni.

RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E MENSE CONVENZIONATE
Il servizio reso dalle mense o dagli esercizi convenzionati nei confronti della società emit­tente i buoni pasto si qualifica come somministrazione di alimenti e bevande generica (in quanto non viene effettuata nei confronti del datore di lavoro). Pertanto, essa è soggetta ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

In questo caso, la base imponibile IVA è determinata applicando al valore facciale del buo­no la percentuale dello “sconto incondizionato” che di regola viene concesso alla so­cietà emittente, e scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa ex art. 27 del DPR 633/72.