Buoni pasto - Aliquota IVA
Ris. Agenzia delle Entrate 1.12.2020 n. 75
SOGGETTI IVA
Con la ris. 75/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il trattamento IVA applicabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, chiarendo la modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta.
DISTINZIONE TRA DUE RAPPORTI CONTRATTUALI
La fornitura di servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta l’instaurazione di due rapporti contrattuali:
· il primo tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti;
· il secondo tra la società emittente e l’esercente convenzionato (mensa aziendale, interaziendale, pubblico esercizio) che, a fronte della presentazione dei buoni, eroga il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E DATORE DI LAVORO
Il servizio reso dalla società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti si qualifica come servizio sostitutivo di mensa aziendale soggetta ad aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 75 co. 3 della L. 413/91.
La base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che esso sia pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni.
RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E MENSE CONVENZIONATE
Il servizio reso dalle mense o dagli esercizi convenzionati nei confronti della società emittente i buoni pasto si qualifica come somministrazione di alimenti e bevande generica (in quanto non viene effettuata nei confronti del datore di lavoro). Pertanto, essa è soggetta ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In questo caso, la base imponibile IVA è determinata applicando al valore facciale del buono la percentuale dello “sconto incondizionato” che di regola viene concesso alla società emittente, e scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa ex art. 27 del DPR 633/72.
Ris. Agenzia delle Entrate 1.12.2020 n. 75
SOGGETTI IVA
Con la ris. 75/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il trattamento IVA applicabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, chiarendo la modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta.
DISTINZIONE TRA DUE RAPPORTI CONTRATTUALI
La fornitura di servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta l’instaurazione di due rapporti contrattuali:
· il primo tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti;
· il secondo tra la società emittente e l’esercente convenzionato (mensa aziendale, interaziendale, pubblico esercizio) che, a fronte della presentazione dei buoni, eroga il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E DATORE DI LAVORO
Il servizio reso dalla società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti si qualifica come servizio sostitutivo di mensa aziendale soggetta ad aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 75 co. 3 della L. 413/91.
La base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente dalla circostanza che esso sia pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni.
RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E MENSE CONVENZIONATE
Il servizio reso dalle mense o dagli esercizi convenzionati nei confronti della società emittente i buoni pasto si qualifica come somministrazione di alimenti e bevande generica (in quanto non viene effettuata nei confronti del datore di lavoro). Pertanto, essa è soggetta ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In questo caso, la base imponibile IVA è determinata applicando al valore facciale del buono la percentuale dello “sconto incondizionato” che di regola viene concesso alla società emittente, e scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa ex art. 27 del DPR 633/72.