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Esportazione triangolare

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 n. 580
SOGGETTI IVA

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un’esportazione “triangolare”, nella quale sono coinvolti tre soggetti:
·        il “primo cedente”, che vende i beni ad un altro soggetto (c.d. “promotore”) e su in­carico di questo provvede al trasporto dei beni al di fuori dell’Unione europea;
·        il “promotore” della triangolazione, che acquista beni dal primo cedente e li ri­ven­de al proprio cliente extra UE;
·        il cessionario finale extra UE che acquista i beni dal promotore e li riceve diretta­mente dal primo cedente.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA
Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA sia alla prima cessione (tra “pri­mo cedente” e “promotore”) che alla seconda cessione (tra “promotore” e cessionario fi­na­le extra UE), ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, occorre il rispetto dei seguenti requisiti:
·        i beni siano trasportati o spediti fuori dal territorio della UE;
·        il trasporto o la spedizione dei beni all’estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del “primo cedente”, anche se per incarico del proprio cessionario, ossia il “promotore” della triangolazione;
·        il “promotore” della triangolazione ed il cessionario extra UE non acquisiscano la disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato.
In merito a quest’ultima condizione, non si ritiene che il “promotore” acquisisca la disponi­bilità dei beni anche qualora si occupi dell’assemblaggio e della certificazione della mer­ce di proprietà del “primo cedente”.

PLAFOND IVA
È riconosciuta la possibilità di maturare il plafond, per i soggetti in possesso dello status di “esportatori abituali”, anche in seguito all’effettuazione di una doppia cessione all’e­spor­­tazione non imponibile (art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72), che si qualifichi come “esportazione triangolare”.

In tale circostanza:
·        il “primo cedente” maturerà il diritto integrale alla formazione del plafond per gli esportatori abituali, in relazione alla prima cessione;
·        il “promotore”, in relazione alla seconda cessione, maturerà un plafond “vincolato” per il valore pari al corrispettivo pattuito per la prima cessione e un diritto integrale alla formazione del plafond per un importo pari alla differenza tra la prima e la se­conda cessione.

È, inoltre, confermata la possibilità di fruire del predetto beneficio anche da parte del sog­getto non residente identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

PROVA DELL’ESPORTAZIONE
L’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea è provata, dal “primo cedente” me­diante le seguenti formalità:
·        apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del “promotore” e presentazione all’atto dell’esportazione in Dogana;
·        integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’UE oppure, in alternativa, rilascio di una copia del documento doganale d’e­spor­tazione, intestato al “promotore” e contenente il riferimento alla triangola­zio­ne, unitamente alla stampa del messaggio di uscita della merce.