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Versamento del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (tefa) - Istituzione dei codici tribute

Ris. Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 5
TUTTI I SOGGETTI

Gli importi dovuti a titolo di TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) di cui all’art. 19 del DLgs. 504/92 devono essere versati dai con­tribuenti:
·        per gli anni di imposta fino al 2020, cumulativamente alla TARI (ovvero alla tariffa avente natura corrispettiva), utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA;
·        a decorrere dall’anno 2021, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI.

I codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 EP sono stati istituiti dalla ris. Agenziadelle Entrate 18.1.2021 n. 5 e sono:
·        “TEFA” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, pro­te­zione e igiene dell’ambiente”;
·        “TEFN” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, prote­zione e igiene dell’ambiente - interessi”;
·        “TEFZ” denominato “TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, prote­zio­ne e igiene dell’ambiente - sanzioni”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell’attività di controllo.