Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 44
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 18.1.2021 n. 44, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti inrelazione all’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98.
CREDITO D’IMPOSTA SUL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Si ricorda brevemente che l’art. 7 della L. 448/98 riconosce, a favore del contribuente che venda l’immobile in relazione al quale abbia goduto dell’agevolazione prima casa (di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, Allegata al DPR 131/86), il sorgere di un credito d’imposta ove questi acquisti “a qualsiasi titolo”, entro un anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione prima casa.
Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al “primo” acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute in relazione al “nuovo” acquisto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19/2001, § 1.4).
Il credito d’imposta può essere utilizzato, alternativamente (circ. 18/2013, § 3.11.1):
· in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto che lo determina;
· “per l’intero importo” in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
· in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
· in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del DLgs. 241/97, tramite il modello F24. In questo ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi di imposta.
UTILIZZO PARZIALE NELL’ATTO DI ACQUISTO
L’agenzia chiarisce che il credito d’imposta che sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta dovuta sull’atto di acquisto in cui il credito è maturato, potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLgs. 241/97.
Tale importo, invece, non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentatati per la registrazione successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la norma dispone che, in relazione alle imposte dovute per tali atti o denunce, il credito debba essere utilizzato per l’intero importo.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 44
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 18.1.2021 n. 44, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti inrelazione all’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98.
CREDITO D’IMPOSTA SUL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Si ricorda brevemente che l’art. 7 della L. 448/98 riconosce, a favore del contribuente che venda l’immobile in relazione al quale abbia goduto dell’agevolazione prima casa (di cui alla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, Allegata al DPR 131/86), il sorgere di un credito d’imposta ove questi acquisti “a qualsiasi titolo”, entro un anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione prima casa.
Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al “primo” acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute in relazione al “nuovo” acquisto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19/2001, § 1.4).
Il credito d’imposta può essere utilizzato, alternativamente (circ. 18/2013, § 3.11.1):
· in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto che lo determina;
· “per l’intero importo” in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
· in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
· in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del DLgs. 241/97, tramite il modello F24. In questo ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi di imposta.
UTILIZZO PARZIALE NELL’ATTO DI ACQUISTO
L’agenzia chiarisce che il credito d’imposta che sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta dovuta sull’atto di acquisto in cui il credito è maturato, potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLgs. 241/97.
Tale importo, invece, non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentatati per la registrazione successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la norma dispone che, in relazione alle imposte dovute per tali atti o denunce, il credito debba essere utilizzato per l’intero importo.