Aliquota IVA applicabile agli interventi su opere di urbanizzazione primaria
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 144
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota IVA applicabile agli interventi di adeguamento tecnologico o normativo effettuati su opere di urbanizzazione primaria, così come individuate dall’art. 16 co. 7 e 7-bis del DPR 380/2001 (ossia strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni).
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria la normativa IVA prevede la possibilità di applicare l’aliquota del 10% nelle seguenti ipotesi:
· realizzazione ex novo dell’opera (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), anche se effettuata a mezzo di contratti di appalto (n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
· cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di dette opere (n. 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
· prestazioni di servizi concernenti contratti di appalto aventi per oggetto interventi di (combinato disposto n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 3 co. 11 del DL 90/90) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (così come individuati dall’art. 3 co. 1 lett. c) d) ed f) del DPR 380/2001).
IL CASO DI SPECIE
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile occorre valutare caso per caso la qualificazione dell’intervento sotto il profilo urbanistico, facendo specifico riferimento alle classificazioni di cui al menzionato art. 3 co. 1 del DPR 380/2001. Di conseguenza:
· è stato ritenuto soggetto ad aliquota IVA ordinaria l’intervento di mera sostituzione di vecchi apparecchi della pubblica illuminazione con dei nuovi a tecnologia LED (maggiormente efficienti), non integrando tale attività - di per sé considerata un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica;
· è stata considerata applicabile l’IVA al 10% per gli interventi di costruzione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, nonché per interventi di completa sostituzione dell’impianto preesistente o ampliamento del medesimo, con realizzazione di un nuovo tratto di rete elettrica (ad esclusione, tuttavia degli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica dell’opera).
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 144
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota IVA applicabile agli interventi di adeguamento tecnologico o normativo effettuati su opere di urbanizzazione primaria, così come individuate dall’art. 16 co. 7 e 7-bis del DPR 380/2001 (ossia strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni).
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria la normativa IVA prevede la possibilità di applicare l’aliquota del 10% nelle seguenti ipotesi:
· realizzazione ex novo dell’opera (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), anche se effettuata a mezzo di contratti di appalto (n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
· cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di dette opere (n. 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72);
· prestazioni di servizi concernenti contratti di appalto aventi per oggetto interventi di (combinato disposto n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 e art. 3 co. 11 del DL 90/90) restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (così come individuati dall’art. 3 co. 1 lett. c) d) ed f) del DPR 380/2001).
IL CASO DI SPECIE
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile occorre valutare caso per caso la qualificazione dell’intervento sotto il profilo urbanistico, facendo specifico riferimento alle classificazioni di cui al menzionato art. 3 co. 1 del DPR 380/2001. Di conseguenza:
· è stato ritenuto soggetto ad aliquota IVA ordinaria l’intervento di mera sostituzione di vecchi apparecchi della pubblica illuminazione con dei nuovi a tecnologia LED (maggiormente efficienti), non integrando tale attività - di per sé considerata un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica;
· è stata considerata applicabile l’IVA al 10% per gli interventi di costruzione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, nonché per interventi di completa sostituzione dell’impianto preesistente o ampliamento del medesimo, con realizzazione di un nuovo tratto di rete elettrica (ad esclusione, tuttavia degli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica dell’opera).