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Errata compilazione del prospetto su­gli aiuti di stato - Correzione con di­chia­razione integrative

Ris. Agenzia delle Entrate 15.4.2021 n. 26
IMPRESE

Con la ris. 15.4.2021 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di correggere gli errori di compilazione nel prospetto degli Aiuti di Stato occorre presentare una dichia­ra­zio­ne integrativa con l’importo corretto, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate prov­vederà a sua volta a correggere l’importo indicato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Sta­to.

FATTISPECIE
La fattispecie in esame riguarda, in particolare, la deduzione forfetaria per i lavoratori di­pendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam­pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’art. 11 co. 1 lett. a) n. 3, delDLgs. 446/97 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato.

I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il prospetto sugli aiuti di Sta­­­to inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è cal­colata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore im­por­­to erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA.

SANZIONI
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione ammi­ni­­stra­tiva in misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro (prevista dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97), con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.