Assolvimento dell’imposta di bollo sui registri contabili elettronici
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. 346
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, deve essere assolta ogni 2.500 registrazioni e versata con F24.
CASO SPECIFICO
Nel caso oggetto di interpello, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).
TENUTA DEI REGISTRI CON SISTEMI INFORMATICI
In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
· risulti aggiornato sui supporti elettronici;
· sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è posta in deroga al precedente co. 4-ter che impone la stampa dei registri meccanografici entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la norma permette di “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva” di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
IMPOSTA DI BOLLO
Viene, quindi, ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, l’imposta è:
· dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72);
· assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. 9/2002, § 8.2 e 64/2002);
· versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se, invece, come nel caso oggetto di interpello, i registri sono tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è:
· dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. 161/2007);
· versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del DM 17.6.2014).
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.5.2021 n. 346
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 346, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti con sistemi informatici, ai sensi dell’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, deve essere assolta ogni 2.500 registrazioni e versata con F24.
CASO SPECIFICO
Nel caso oggetto di interpello, l’istante intende effettuare “una stampa periodica virtuale dei libri contabili (stampa su file «pdf») e versare l’imposta di bollo in base al numero delle pagine (generate al momento della stampa in «pdf»)”, utilizzando, alternativamente, il modello F23 (con codice tributo “458T”) oppure il modello F24 (codice tributo “1552”).
TENUTA DEI REGISTRI CON SISTEMI INFORMATICI
In base all’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
· risulti aggiornato sui supporti elettronici;
· sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La disposizione è posta in deroga al precedente co. 4-ter che impone la stampa dei registri meccanografici entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la norma permette di “derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva” di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
IMPOSTA DI BOLLO
Viene, quindi, ribadita la distinzione tra registri tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, oppure tenuti in modalità informatica.
Nel primo caso, l’imposta è:
· dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti (art. 16 della Tariffa Parte I allegata al DPR 642/72);
· assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (circ. 92/2001, § 2.1) o su un nuovo blocco di pagine (circ. 9/2002, § 8.2 e 64/2002);
· versata mediante contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se, invece, come nel caso oggetto di interpello, i registri sono tenuti in modalità informatica, l’imposta di bollo è:
· dovuta ogni 2.500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio: ris. 161/2007);
· versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del DM 17.6.2014).