Dichiarazione integrativa - Proroga dei termini - Esclusione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2021 n. 396
TUTTI I SOGGETTI
Con risposta a interpello 396/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sia la dichiarazione integrativa a favore del contribuente sia il ravvedimento operoso relativi all’anno 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016) andavano eseguiti entro i termini ordinari, ovvero entro il 31.12.2020.
Non trova dunque applicazione la proroga dell’art. 157 del DL 34/2020, secondo cui gli accertamenti in scadenza al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020, ma notificati dal 1.3.2021 al 28.2.2022.
Tale soluzione conferma quanto osservato nella risposta a interpello 620/2020 e smentisce quanto affermato nel corso del Videoforum di “Italia Oggi” del 14.1.2021.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2021 n. 396
TUTTI I SOGGETTI
Con risposta a interpello 396/2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sia la dichiarazione integrativa a favore del contribuente sia il ravvedimento operoso relativi all’anno 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016) andavano eseguiti entro i termini ordinari, ovvero entro il 31.12.2020.
Non trova dunque applicazione la proroga dell’art. 157 del DL 34/2020, secondo cui gli accertamenti in scadenza al 31.12.2020 vanno emessi entro il 31.12.2020, ma notificati dal 1.3.2021 al 28.2.2022.
Tale soluzione conferma quanto osservato nella risposta a interpello 620/2020 e smentisce quanto affermato nel corso del Videoforum di “Italia Oggi” del 14.1.2021.