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Acquisto e somministrazione di carbu­ranti - Detrazione IVA - Fatturazione

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2021 n. 473
SOGGETTI IVA

Con la risposta a interpello 12.7.2021 n. 473, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chia­ri­menti in materia IVA per l’attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio ed un contratto di somministrazione con i propri clienti(autotrasportatori).

CONTRATTO DI COMMISSIONE
Il contratto di commissione è ricondotto, a livello civilistico, nell’ambito del mandato “che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario” (art. 1731 c.c.). Per tale fattispecie, l’art. 2 co. 2 del DPR 633/72 pre­vede una fictio iuris in base alla quale nel rapporto tra committente e commissionario si configura una cessione di beni soggetta a IVA secondo le modalità ordinarie, la cui na­tura oggettiva dipende dal rapporto tra il commissionario e l’acquirente.

DETRAIBILITÀ IVA
Nel caso esaminato, dato che la società commissionaria non entra nella disponibilità del carburante, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la medesima non subisce il limite di detraibilità di cui all’art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

L’indetraibilità oggettiva ha ragione d’essere, infatti, “se e nella misura in cui si manifesti il «consumo» del bene, ovverosia un effettivo utilizzo del bene (o del servizio) acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo”.

FATTURAZIONE
Sul piano operativo, è precisato che:
·        la società commissionaria può emettere nei confronti dei propri clienti fatture “super-differite” ex art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72 (“entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni”) e, così, “riunire” in un documento le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti di uno stesso cliente;
·        le stazioni di servizio devono annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare delle cessioni di carburante, emettendo fattura nei confronti della società com­mis­sionaria entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.