Subentro nel contratto di locazione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2021 n. 676
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 4.10.2021 n. 676, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini fiscali, l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege nel contratto di locazione, è quello di comunicare la successione nel contratto, mentre non sorge alcun obbligo di pagamento dell’imposta di registro né in misura fissa, né in misura proporzionale. Non si tratta, infatti, di una cessione volontaria del contratto che dia luogo ad imposizione ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86.
Nel caso di specie, si trattava di un subentro del locatore, dovuto ad aggiudicazione dell’immobile locato all’asta fallimentare.
In tal caso, quindi, il contribuente deve solo comunicare il subentro compilando il modello RLI, senza pagare imposte (e in tal sede potrà, in presenza delle condizioni, anche esprimere l’opzione per la cedolare secca).
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2021 n. 676
TUTTI I SOGGETTI
Con la risposta a interpello 4.10.2021 n. 676, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini fiscali, l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege nel contratto di locazione, è quello di comunicare la successione nel contratto, mentre non sorge alcun obbligo di pagamento dell’imposta di registro né in misura fissa, né in misura proporzionale. Non si tratta, infatti, di una cessione volontaria del contratto che dia luogo ad imposizione ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86.
Nel caso di specie, si trattava di un subentro del locatore, dovuto ad aggiudicazione dell’immobile locato all’asta fallimentare.
In tal caso, quindi, il contribuente deve solo comunicare il subentro compilando il modello RLI, senza pagare imposte (e in tal sede potrà, in presenza delle condizioni, anche esprimere l’opzione per la cedolare secca).