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Subentro nel contratto di locazione

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.10.2021 n. 676
TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta a interpello 4.10.2021 n. 676, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini fiscali, l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege nel contratto di lo­ca­zione, è quello di comunicare la successione nel contratto, mentre non sorge alcun ob­bligo di pagamento dell’imposta di registro né in misura fissa, né in misura propor­zio­nale. Non si tratta, infatti, di una cessione volontaria del contratto che dia luogo ad impo­sizione ai sensi dell’art. 17 del DPR 131/86.

Nel caso di specie, si trattava di un subentro del locatore, dovuto ad aggiudicazione dell’immobile locato all’asta fallimentare.

In tal caso, quindi, il contribuente deve solo comunicare il subentro compilando il modello RLI, senza pagare imposte (e in tal sede potrà, in presenza delle condizioni, anche espri­mere l’opzione per la cedolare secca).