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Dichiarazione di successione integra­tiva /sostitutiva

Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n. 664 e 7.10.2021 n. 677
TUTTI I SOGGETTI

Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune que­stioni relative alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva integrativa di cui all’art. 28 co. 6 del DLgs. 346/90.

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
Nella risposta 6.10.2021 n. 664, l’Agenzia delle Entrate, esaminando un caso molto pe­culiare, ha chiarito che, ove gli eredi, non avendo presentato la dichiarazione di succes­sione della madre nei termini di legge, ma avendo pagato l’imposta di successione liquidata dall’ufficio a seguito di accertamento del valore dell’asse ereditario (ex art. 35 del DLgs.346/90), debbano presentare una dichiarazione di successione integrativa (ex art. 28 del DLgs. 346/90) della successione del padre (a suo tempo presentata con mo­del­lo 4, nei termini di legge), che modifica anche l’asse ereditario lasciato dalla madre (ac­­certato dall’ufficio), devono presentare anche una dichiarazione di successione della madre (utilizzando il modello 4), in cui indicheranno tutti i beni e diritti che costituiscono l’attivo ereditario.

RINUNCIA DELL’EREDE CHE AVEVA PRESENTATO LA PRIMA DICHIARAZIONE
Nella risposta 7.10.2021 n. 677, ha chiarito che, ove un erede, che aveva a suo tempo presentato tempestivamente la dichiarazione di successione del defunto, rinunci succes­si­vamente all’eredità e un diverso erede (avendo accettato in qualità di erede legittimo) intenda presentare una nuova dichiarazione, questo ultimo non può presentare una di­chia­razione di successione integrativa-sostitutiva ex art. 28 co. 6 de DLgs. 346/90 della prima dichiarazione (presentata dall’altro erede, poi rinunciante), in quanto tale possibilità è riservata all’erede che aveva a suo tempo presentato la prima dichiarazione.

Pertanto, l’erede che ha accettato l’eredità nel caso di specie dovrà presentare una “nuo­va” dichiarazione di successione, corrispondendo le relative imposte e non potrà scom­putare le imposte già pagate dall’erede rinunciante. Questo ultimo, però, potrà richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione.