Dichiarazione di successione integrativa /sostitutiva
Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n. 664 e 7.10.2021 n. 677
TUTTI I SOGGETTI
Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune questioni relative alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva integrativa di cui all’art. 28 co. 6 del DLgs. 346/90.
OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
Nella risposta 6.10.2021 n. 664, l’Agenzia delle Entrate, esaminando un caso molto peculiare, ha chiarito che, ove gli eredi, non avendo presentato la dichiarazione di successione della madre nei termini di legge, ma avendo pagato l’imposta di successione liquidata dall’ufficio a seguito di accertamento del valore dell’asse ereditario (ex art. 35 del DLgs.346/90), debbano presentare una dichiarazione di successione integrativa (ex art. 28 del DLgs. 346/90) della successione del padre (a suo tempo presentata con modello 4, nei termini di legge), che modifica anche l’asse ereditario lasciato dalla madre (accertato dall’ufficio), devono presentare anche una dichiarazione di successione della madre (utilizzando il modello 4), in cui indicheranno tutti i beni e diritti che costituiscono l’attivo ereditario.
RINUNCIA DELL’EREDE CHE AVEVA PRESENTATO LA PRIMA DICHIARAZIONE
Nella risposta 7.10.2021 n. 677, ha chiarito che, ove un erede, che aveva a suo tempo presentato tempestivamente la dichiarazione di successione del defunto, rinunci successivamente all’eredità e un diverso erede (avendo accettato in qualità di erede legittimo) intenda presentare una nuova dichiarazione, questo ultimo non può presentare una dichiarazione di successione integrativa-sostitutiva ex art. 28 co. 6 de DLgs. 346/90 della prima dichiarazione (presentata dall’altro erede, poi rinunciante), in quanto tale possibilità è riservata all’erede che aveva a suo tempo presentato la prima dichiarazione.
Pertanto, l’erede che ha accettato l’eredità nel caso di specie dovrà presentare una “nuova” dichiarazione di successione, corrispondendo le relative imposte e non potrà scomputare le imposte già pagate dall’erede rinunciante. Questo ultimo, però, potrà richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione.
Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n. 664 e 7.10.2021 n. 677
TUTTI I SOGGETTI
Con due diverse risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune questioni relative alla presentazione della dichiarazione di successione sostitutiva integrativa di cui all’art. 28 co. 6 del DLgs. 346/90.
OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
Nella risposta 6.10.2021 n. 664, l’Agenzia delle Entrate, esaminando un caso molto peculiare, ha chiarito che, ove gli eredi, non avendo presentato la dichiarazione di successione della madre nei termini di legge, ma avendo pagato l’imposta di successione liquidata dall’ufficio a seguito di accertamento del valore dell’asse ereditario (ex art. 35 del DLgs.346/90), debbano presentare una dichiarazione di successione integrativa (ex art. 28 del DLgs. 346/90) della successione del padre (a suo tempo presentata con modello 4, nei termini di legge), che modifica anche l’asse ereditario lasciato dalla madre (accertato dall’ufficio), devono presentare anche una dichiarazione di successione della madre (utilizzando il modello 4), in cui indicheranno tutti i beni e diritti che costituiscono l’attivo ereditario.
RINUNCIA DELL’EREDE CHE AVEVA PRESENTATO LA PRIMA DICHIARAZIONE
Nella risposta 7.10.2021 n. 677, ha chiarito che, ove un erede, che aveva a suo tempo presentato tempestivamente la dichiarazione di successione del defunto, rinunci successivamente all’eredità e un diverso erede (avendo accettato in qualità di erede legittimo) intenda presentare una nuova dichiarazione, questo ultimo non può presentare una dichiarazione di successione integrativa-sostitutiva ex art. 28 co. 6 de DLgs. 346/90 della prima dichiarazione (presentata dall’altro erede, poi rinunciante), in quanto tale possibilità è riservata all’erede che aveva a suo tempo presentato la prima dichiarazione.
Pertanto, l’erede che ha accettato l’eredità nel caso di specie dovrà presentare una “nuova” dichiarazione di successione, corrispondendo le relative imposte e non potrà scomputare le imposte già pagate dall’erede rinunciante. Questo ultimo, però, potrà richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione.