Quadro RW - Beneficiari di trust opaco discrezionale
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 n. 693
PERSONE FISICHE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW in caso di istituzione da parte di una persona fisica residente di un trust irrevocabile, non fittizio e discrezionale con sede dell’amministrazione all’estero.
TITOLARITÀ EFFETTIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.
Quindi, nonostante il caso di specie riguardi un trust estero opaco, senza quindi beneficiari di reddito individuati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i beneficiari dello stessosiano riconducibili ai “titolari effettivi” secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio ex DLgs. 231/2007.
PRESENZA DI BENEFICIARI INDIVIDUATI
Nel caso di specie, pur essendo il trust qualificato come “discrezionale”, si valorizza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell’atto di trust (discendenti in linea retta del disponente).
Pertanto, i beneficiari si considerano tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo.
Inoltre, si conferma che in questo caso si applica il c.d. “approccio look through” anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo. Ne consegue che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW devono indicare all’interno del medesimo ciascun investimento estero detenuto dal trust.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2021 n. 693
PERSONE FISICHE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RW in caso di istituzione da parte di una persona fisica residente di un trust irrevocabile, non fittizio e discrezionale con sede dell’amministrazione all’estero.
TITOLARITÀ EFFETTIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 2 lett. pp) e dall’art. 20 del DLgs. 231/2007.
Quindi, nonostante il caso di specie riguardi un trust estero opaco, senza quindi beneficiari di reddito individuati in Italia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i beneficiari dello stessosiano riconducibili ai “titolari effettivi” secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio ex DLgs. 231/2007.
PRESENZA DI BENEFICIARI INDIVIDUATI
Nel caso di specie, pur essendo il trust qualificato come “discrezionale”, si valorizza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultano perfettamente individuati nell’atto di trust (discendenti in linea retta del disponente).
Pertanto, i beneficiari si considerano tenuti a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria ad esso intestate, nonché la percentuale di patrimonio nel medesimo.
Inoltre, si conferma che in questo caso si applica il c.d. “approccio look through” anche se il trust è istituito in un Paese collaborativo. Ne consegue che i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW devono indicare all’interno del medesimo ciascun investimento estero detenuto dal trust.