IVA di gruppo - Compensazioni interne - Esonero dalla garanzia
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2021 n. 792
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 792/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall’art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, e ciò anche nel caso in cui l’ente che presta la garanzia sia una società stabilita in altro Stato membro e identificata in Italia ai fini IVA che opera in veste di controllante nella procedura di gruppo.
QUADRO NORMATIVO
L’art. 21 del DM 567/93 stabilisce che non sono dovute specifiche garanzie per l’erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati).
APPLICABILITÀ DELLA FRANCHIGIA ALLE COMPENSAZIONI INFRAGRUPPO
Già con precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero di cui all’art. 21 del DM 567/93 si applica anche alle ipotesi in cui la garanzia sia dovuta per le compensazioni interne effettuate nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circ. 27.10.2015 n. 35/E e circ. 22.7.2016 n. 33/E). Di conseguenza, laddove la compensazione debba essere assistita da garanzia, quest’ultima può riferirsi all’importo eccedente la franchigia.
Con riferimento al caso specifico, viene precisato che l’esonero in parola può trovare applicazione:
· sia laddove la garanzia sia rilasciata dalla capogruppo civilistica (società di diritto irlandese) mediante assunzione diretta dell’obbligazione di pagamento;
· sia laddove la garanzia sia prestata dalla controllante IVA (società con sede in Irlanda e direttamente identificata in Italia ai fini IVA) mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione (art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72).
ASSENZA DI OBBLIGO COMUNICATIVO
L’Agenzia precisa altresì che, per invocare l’applicazione della franchigia, non occorre:
· né inviare una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria,
· né barrare alcuna specifica casella nell’ambito della dichiarazione IVA annuale.
Resta fermo che, in caso di controllo, la spettanza dell’agevolazione andrà comunque dimostrata.
RESTITUZIONE DELLE GARANZIE GIÀ PRESTATE
Nel caso specifico, l’istante ipotizza di richiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione delle garanzie rese in precedenza per importi inferiori alla franchigia. Tuttavia, l’Agenzia afferma che tale possibilità, pur non essendo esclusa a priori, non può essere confermata in sede di interpello, necessitando di una verifica di fatto.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2021 n. 792
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 792/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla prestazione della garanzia previsto dall’art. 21 del DM 28.12.93 n. 567, entro la franchigia prevista dalla norma, si applica anche per le eccedenze di credito IVA oggetto di compensazione nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, e ciò anche nel caso in cui l’ente che presta la garanzia sia una società stabilita in altro Stato membro e identificata in Italia ai fini IVA che opera in veste di controllante nella procedura di gruppo.
QUADRO NORMATIVO
L’art. 21 del DM 567/93 stabilisce che non sono dovute specifiche garanzie per l’erogazione di rimborsi il cui ammontare risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati).
APPLICABILITÀ DELLA FRANCHIGIA ALLE COMPENSAZIONI INFRAGRUPPO
Già con precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero di cui all’art. 21 del DM 567/93 si applica anche alle ipotesi in cui la garanzia sia dovuta per le compensazioni interne effettuate nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo (circ. 27.10.2015 n. 35/E e circ. 22.7.2016 n. 33/E). Di conseguenza, laddove la compensazione debba essere assistita da garanzia, quest’ultima può riferirsi all’importo eccedente la franchigia.
Con riferimento al caso specifico, viene precisato che l’esonero in parola può trovare applicazione:
· sia laddove la garanzia sia rilasciata dalla capogruppo civilistica (società di diritto irlandese) mediante assunzione diretta dell’obbligazione di pagamento;
· sia laddove la garanzia sia prestata dalla controllante IVA (società con sede in Irlanda e direttamente identificata in Italia ai fini IVA) mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione (art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72).
ASSENZA DI OBBLIGO COMUNICATIVO
L’Agenzia precisa altresì che, per invocare l’applicazione della franchigia, non occorre:
· né inviare una comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria,
· né barrare alcuna specifica casella nell’ambito della dichiarazione IVA annuale.
Resta fermo che, in caso di controllo, la spettanza dell’agevolazione andrà comunque dimostrata.
RESTITUZIONE DELLE GARANZIE GIÀ PRESTATE
Nel caso specifico, l’istante ipotizza di richiedere all’Amministrazione finanziaria la restituzione delle garanzie rese in precedenza per importi inferiori alla franchigia. Tuttavia, l’Agenzia afferma che tale possibilità, pur non essendo esclusa a priori, non può essere confermata in sede di interpello, necessitando di una verifica di fatto.