E-commerce indiretto - Vendite on line tramite incaricati - Esonero dalla certificazione fiscale
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2021 n. 793
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 793/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi al commercio elettronico indiretto e beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l’invio degli ordini avvengono tramite incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice.
FATTISPECIE
Il caso esaminato nella risposta riguarda una società stabilita in Italia che vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali e che si avvale a tale fine di incaricati alla vendita i quali:
· operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i clienti e ricevono da questi il pagamento anticipato;
· dopodiché accedono all’area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.
I beni vengono poi spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette uno scontrino elettronico e un documento di trasporto.
RICONDUCIBILITÀ ALL’E-COMMERCE INDIRETTO
L’Agenzia evidenzia che nel caso specifico, anche se i clienti si avvalgono dell’ausiliodegli incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti:
· il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il consumatore finale;
· l’acquisto avviene tramite sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente, presso l’acquirente, di regola per il tramite di un vettore.
Pertanto, poiché il contratto può dirsi perfezionato on line e la consegna fisica della merce a domicilio avviene mediante i canali tradizionali, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame sussistano i requisiti per ricondurre le operazioni al commercio elettronico indiretto (cfr. ris. 133/E/2004, ris. 312/E/2008 e ris. 274/E/2009).
ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
In conseguenza del suddetto inquadramento, la società cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi:
· né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario);
· né mediante documento commerciale.
Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2021 n. 793
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 793/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di beni effettuate tramite portale on line, con spedizione dei beni al cliente finale, possono ricondursi al commercio elettronico indiretto e beneficiare, perciò, dell’esonero dagli obblighi certificativi, anche se la raccolta e l’invio degli ordini avvengono tramite incaricati alla vendita che, nel rispetto della L. 17.8.2005 n. 173, operano per conto della società venditrice.
FATTISPECIE
Il caso esaminato nella risposta riguarda una società stabilita in Italia che vende prodotti cosmetici, alimentari, ecc. a consumatori finali e che si avvale a tale fine di incaricati alla vendita i quali:
· operando per conto della società cedente, raccolgono gli ordini di acquisto presso i clienti e ricevono da questi il pagamento anticipato;
· dopodiché accedono all’area riservata sul portale della società venditrice e inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.
I beni vengono poi spediti con modalità tradizionali dalla società cedente, la quale emette uno scontrino elettronico e un documento di trasporto.
RICONDUCIBILITÀ ALL’E-COMMERCE INDIRETTO
L’Agenzia evidenzia che nel caso specifico, anche se i clienti si avvalgono dell’ausiliodegli incaricati alla vendita per l’acquisto dei prodotti:
· il rapporto contrattuale si svolge esclusivamente tra la società venditrice e il consumatore finale;
· l’acquisto avviene tramite sito Internet della venditrice, utilizzando strumenti di pagamento tracciabili, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente, presso l’acquirente, di regola per il tramite di un vettore.
Pertanto, poiché il contratto può dirsi perfezionato on line e la consegna fisica della merce a domicilio avviene mediante i canali tradizionali, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame sussistano i requisiti per ricondurre le operazioni al commercio elettronico indiretto (cfr. ris. 133/E/2004, ris. 312/E/2008 e ris. 274/E/2009).
ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE FISCALE
In conseguenza del suddetto inquadramento, la società cedente non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi:
· né tramite fattura (salvo eventuale richiesta del cessionario);
· né mediante documento commerciale.
Resta comunque ferma, per il cedente, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi ex art. 2 del DLgs. 127/2015 o di emettere fattura su base volontaria.