Superbonus del 110% - Spese sostenute in più anni - Chiarimenti
Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2022 n. 56 e 59
TUTTI I SOGGETTI
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 56/2022 e 59/2022, ha fornito chiarimenti circa l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito in caso di spese sostenute da una persona fisica nel corso di più anni, nonché sull’accesso al superbonus del 110% per le unità collabenti (F/2).
DETERMINAZIONE DEL SAL ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Con la risposta 56/2022 è stato chiarito che per determinare il SAL del 30% (richiesto dall’art. art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020 per poter esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito) non assume rilevanza il fatto che detta percentuale si riferisca a interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Tuttavia, se le spese sostenute a cavallo di 2 anni (2021 e 2022) risultano “coperte” da un unico SAL emesso nell’anno 2022, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020 potrà essere esercitata dalla persona fisica solo con riferimento alla quota parte di spese sostenute nell’anno 2022, ossia quello di emissione del SAL (sempre che quest’ultimo si riferisca ad almeno il 30% degli interventi complessivi), e non anche per le spese sostenute nell’anno 2021 (per le quali risulterà, invece, eventualmente possibile la detrazione della prima quota in dichiarazione dei redditi, con opzione per la cessione delle rate residue).
UNITÀ COLLABENTI
Con la risposta 59/2022 è stato ribadito come a possibilità di accesso al superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 per gli immobili collabenti (F/2) risulti in ogni caso subordinata:
· all’esistenza - ante lavori - di un impianto di riscaldamento all’interno dell’immobile (per questa ipotesi è previsto un esonero dal produrre l’attestato di prestazione energetica - c.d. “APE”- iniziale); nonché
alla condizione che l’immobile stesso rientri - al termine dei lavori - in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).