Prezzo valore per box auto non attiguo all’abitazione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2022 n. 33
PERSONE FISICHE
Nella risposta a interpello 19.1.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata ad esaminare la possibilità di applicare la disciplina agevolativa del “prezzo valore” (di cui all’art. 1 co. 497 della L. 266/2005) al box auto che si trovi a 1.300 mt di distanza dall’abitazione principale.
PREZZO VALORE
Si ricorda che il “prezzo valore” consente di derogare al criterio di determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni immobiliari (previsto dall’art. 43 del DPR 131/86, che fa riferimento al valore venale), consentendo di prendere a riferimento il valore catastale del bene trasferito, in presenza delle seguenti condizioni:
· che la cessione sia posta in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito soggettivo);
· che la cessione abbia a oggetto un immobile a uso abitativo e relative pertinenze (requisito oggettivo);
· che la parte acquirente renda al notaio, all’atto della cessione, apposita richiesta di determinazione della base imponibile utilizzando il criterio catastale;
· che le parti indichino in atto il corrispettivo pattuito.
APPLICAZIONE DEL PREZZO VALORE ALLE PERTINENZE
L’agevolazione del prezzo valore può trovare applicazione anche alle pertinenze acquistate con atto separato (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2007 n. 12, § 2), purché “risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile (circ. 13.2.2006 n. 6, § 11.1).
Tuttavia, secondo l’Agenzia, il box auto può configurare una pertinenza, ex art. 817 c.c., solo in presenza “del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, aifini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale, e non al proprietario di esso”.
Pertanto, sebbene sia vero che il vincolo pertinenziale può, in astratto, sussistere anche per immobili non contigui, secondo l’Agenzia è necessario verificare nel singolo caso che sussista il vincolo di “contiguità funzionale” (nel caso di specie non provato).
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2022 n. 33
PERSONE FISICHE
Nella risposta a interpello 19.1.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata ad esaminare la possibilità di applicare la disciplina agevolativa del “prezzo valore” (di cui all’art. 1 co. 497 della L. 266/2005) al box auto che si trovi a 1.300 mt di distanza dall’abitazione principale.
PREZZO VALORE
Si ricorda che il “prezzo valore” consente di derogare al criterio di determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni immobiliari (previsto dall’art. 43 del DPR 131/86, che fa riferimento al valore venale), consentendo di prendere a riferimento il valore catastale del bene trasferito, in presenza delle seguenti condizioni:
· che la cessione sia posta in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito soggettivo);
· che la cessione abbia a oggetto un immobile a uso abitativo e relative pertinenze (requisito oggettivo);
· che la parte acquirente renda al notaio, all’atto della cessione, apposita richiesta di determinazione della base imponibile utilizzando il criterio catastale;
· che le parti indichino in atto il corrispettivo pattuito.
APPLICAZIONE DEL PREZZO VALORE ALLE PERTINENZE
L’agevolazione del prezzo valore può trovare applicazione anche alle pertinenze acquistate con atto separato (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2007 n. 12, § 2), purché “risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile (circ. 13.2.2006 n. 6, § 11.1).
Tuttavia, secondo l’Agenzia, il box auto può configurare una pertinenza, ex art. 817 c.c., solo in presenza “del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, aifini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale, e non al proprietario di esso”.
Pertanto, sebbene sia vero che il vincolo pertinenziale può, in astratto, sussistere anche per immobili non contigui, secondo l’Agenzia è necessario verificare nel singolo caso che sussista il vincolo di “contiguità funzionale” (nel caso di specie non provato).