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Prezzo valore per box auto non attiguo all’abitazione

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2022 n. 33
PERSONE FISICHE

Nella risposta a interpello 19.1.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata ad esa­minare la possibilità di applicare la disciplina agevolativa del “prezzo valore” (di cui all’art. 1 co. 497 della L. 266/2005) al box auto che si trovi a 1.300 mt di distanza dall’abitazione principale.

PREZZO VALORE
Si ricorda che il “prezzo valore” consente di derogare al criterio di determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le cessioni immobiliari (previsto dall’art. 43 del DPR 131/86, che fa riferimento al valore venale), consentendo di prendere a riferimento il valore catastale del bene trasferito, in presenza delle seguenti condizioni:
·        che la cessione sia posta in essere nei confronti di persone fisiche che non agi­scano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (requisito sog­gettivo);
·        che la cessione abbia a oggetto un immobile a uso abitativo e relative pertinenze (requisito oggettivo);
·        che la parte acquirente renda al notaio, all’atto della cessione, apposita richiesta di determinazione della base imponibile utilizzando il criterio catastale;
·        che le parti indichino in atto il corrispettivo pattuito.

APPLICAZIONE DEL PREZZO VALORE ALLE PERTINENZE
L’agevolazione del prezzo valore può trovare applicazione anche alle pertinenze acqui­state con atto separato (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2007 n. 12, § 2), purché “risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile (circ. 13.2.2006 n. 6, § 11.1).

Tuttavia, secondo l’Agenzia, il box auto può configurare una pertinenza, ex art. 817 c.c., solo in presenza “del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, aifini del quale il bene accessorio deve arrecare un’utilità a quello principale, e non al proprietario di esso”.

Pertanto, sebbene sia vero che il vincolo pertinenziale può, in astratto, sussistere anche per immobili non contigui, secondo l’Agenzia è necessario verificare nel singolo caso che sussista il vincolo di “contiguità funzionale” (nel caso di specie non provato).