Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca sul bottone Informativa Estesa.
Chiudendo questo banner, oppure cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.
Regimi IVA OSS e IOSS - Chiarimenti

FAQ Agenzia delle Entrate 20.1.2022
SOGGETTI IVA

Con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su alcuni dei dubbi più comuni relativi all’applicazione dei regimi speciali One Stop Shop e Import One Stop Shop (artt. da 74-quinquies a 74-sexies.1 del DPR 633/72), i quali consentono di assolvere gli obblighi IVA in modo semplificato in relazione ad alcune operazioni transfrontaliere.

Nelle FAQ vengono esaminati sia aspetti di carattere più generale, come l’ambito ap­pli­cativo e i vantaggi dei due regimi, sia aspetti di carattere più operativo, nonché alcuni casi specifici.

VENDITE OSS ED “ESTEROMETRO”
Si segnala, in particolare che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il sog­getto passivo IVA che aderisce all’OSS ed emette fatture nei confronti dei clienti privati consumatori nell’Ue è tenuto a presentare il c.d. “esterometro” (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) anche per tali operazioni dichiarate nel regime speciale.

Infatti, “l’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere”. Tale comunicazione, sottolinea l’Agen­zia, è stata introdotta “per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elet­tronica”.