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Abilitazione ad Entratel - Società che svolgono consulenza aziendale

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.2.2022 n. 87
SOCIETA’

Con la risposta a interpello 21.2.2022 n. 87, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai presupposti per ottenere l’abilitazione ad Entratel ai fini dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni in qualità di intermediari, da parte di una so­cietà che svolge attività di consulenza aziendale, a parziale rettifica della precedente ri­sposta a interpello 7.2.2022 n. 79.

Il DM 19.4.2001, emanato in attuazione dell’art. 3 co. 3 lett. e) del DPR 322/98, prevede infatti che possano essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali al­­tri intermediari incaricati, “coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale”.

Al riguardo, con la risposta 87/2022, l’Agenzia precisa che, per essere abilitati al servizio telematico Entratel ai sensi della suddetta disciplina, occorre il possesso:
·        sia di un codice ATECO che consenta di qualificare l’attività esercitata come “con­sulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine;
·        che della partita IVA.

Viene quindi ribadito quanto indicato nella precedente risposta, secondo cui:
·        può essere abilitata al servizio Entratel, ai soli fini dell’invio telematico delle dichia­razioni, una società che svolge come attività principale quella di consulenza azien­dale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre svolge solo in via se­con­daria l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111);
·        la società istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio Entratel solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svol­ta con “l’abitualità” prescritta dalla normativa citata; tale requisito, tuttavia, non può essere verificato in sede di interpello.

AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
In relazione alla possibilità di abilitare ad Entratel l’amministratore unico della società istan­te, l’Agenzia delle Entrate:
·        precisa, a parziale modifica della precedente risposta, che esso, oltre a pos­se­de­re una partita IVA attiva, deve anche avere un codice ATECO che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine;
·        ribadisce che non rileva che gli venga corrisposto un compenso mensile, “come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente”.