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Cessioni intracomunitarie con inter­vento di un commissionario

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.3.2022 n. 101
TUTTI I SOGGETTI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello 10.3.2022 n. 101, che le ces­sioni intracomunitarie dirette e le vendite a distanza UE poste in essere con l’inter­vento di un commissionario alla vendita costituiscono operazioni non imponibili IVA ex art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93. Viene superata, in tal modo, la precedente inter­pre­tazione con­te­nuta nella risoluzione Agenzia delle Entrate 9.7.2011 n. 115.

COMMISSIONE E CESSIONE ASSIMILABILI AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ
L’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93 deve essere interpretato tenendo conto della nozione di cessione di beni desumibile dalla normativa UE e dalla disciplina IVA del mandato senza rappresentanza, di cui la commissione costituisce una specifica tipologia.

In tale nozione sono, infatti, compresi anche i “passaggi dal committente al commis­sio­nario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione” (art. 2 co. 1 n. 3 del DPR 633/72).

Anche a questo istituto può quindi applicarsi l’agevolazione prevista dal citato art. 41 del DL 331/93.

L’operazione mantiene, nell’ambito del duplice trasferimento, “la stessa natura oggettiva e, dunque, il medesimo regime impositivo”. Per questo motivo, il regime di non impo­nibi­lità può applicarsi anche alla cessione che intercorre tra il committente e il commis­sio­nario e non soltanto a quella tra quest’ultimo e il cliente finale.

PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI
Nell’ambito dei c.d. “quick fixes”, uno dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41 del DL 331/93 è dato dalla prova della mo­vimentazione del bene dallo Stato membro di origine allo Stato membro di destinazione nelle cessioni intra UE.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria circ. 12.5.2020 n. 12, ha confermato che laddove non sia possibile applicare le presunzioni di cui all’art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, efficace dall’1.1.2020, può essere ancora adottata la prassi nazionale emanata precedentemente all’entrata in vigore di tale norma. In questo senso, la prova deltrasporto intracomunitario può derivare da mezzi che attestino “con suffi­cien­te evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acqui­rente”.