Rimborsi tamponi COVID-19 riconosciuti dal datore ai dipendenti
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.3.2022 n. 160
SOGGETTI IRPEF
Con la risposta a interpello 30.3.2022 n. 160, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con riferimento:
· al regime fiscale del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro al proprio dipendente, relativo alle spese sostenute per l’effettuazione di un tampone COVID-19;
· alla compilazione della dichiarazione dei redditi del lavoratore.
REGIME FISCALE DEL RIMBORSO DEL TAMPONE COVID-19
Non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF per il lavoratore il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro e relativo alle spese sostenute per effettuare il tampone COVID-19, nell’ipotesi in cui questo sia stato imposto da un protocollo sulla sicurezza (nel caso di specie, il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica).
Considerato l’obbligo imposto dal protocollo, tale spesa rientra tra quelle sostenute dai dipendenti nell’interesse esclusivo dei datori di lavoro e pertanto non imponibile ai fini IRPEF, fermo restando l’acquisizione - da parte del datore di lavoro - della documentazione attestante la spesa (ad esempio, lo scontrino o la fattura).
DETRAZIONE SPESE MEDICHE
Il lavoratore che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone non potrà fruire della detrazione ex art. 15 del TUIR. Pertanto, in caso di presentazione diuna dichiarazione dei redditi precompilata, il lavoratore dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.3.2022 n. 160
SOGGETTI IRPEF
Con la risposta a interpello 30.3.2022 n. 160, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con riferimento:
· al regime fiscale del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro al proprio dipendente, relativo alle spese sostenute per l’effettuazione di un tampone COVID-19;
· alla compilazione della dichiarazione dei redditi del lavoratore.
REGIME FISCALE DEL RIMBORSO DEL TAMPONE COVID-19
Non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF per il lavoratore il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro e relativo alle spese sostenute per effettuare il tampone COVID-19, nell’ipotesi in cui questo sia stato imposto da un protocollo sulla sicurezza (nel caso di specie, il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica).
Considerato l’obbligo imposto dal protocollo, tale spesa rientra tra quelle sostenute dai dipendenti nell’interesse esclusivo dei datori di lavoro e pertanto non imponibile ai fini IRPEF, fermo restando l’acquisizione - da parte del datore di lavoro - della documentazione attestante la spesa (ad esempio, lo scontrino o la fattura).
DETRAZIONE SPESE MEDICHE
Il lavoratore che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone non potrà fruire della detrazione ex art. 15 del TUIR. Pertanto, in caso di presentazione diuna dichiarazione dei redditi precompilata, il lavoratore dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.