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Divisione della comunione ereditaria o permute


Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.4.2022 n.176
TUTTI I SOGGETTI


Nella risposta a interpello 6.4.2022 n. 176, l’Agenzia delle Entrate esamina un inte­ressante caso di scioglimento della comunione, valutando se la massa posseduta da due sorelle configuri un’unica massa o masse plurime, per poi confrontare la tassazione della permuta e della divisione.

MASSE PLURIME O UNICA MASSA
Secondo l’Agenzia, ai sensi dell’art. 34 co. 4 del DPR 131/86, si configura un’unica massa comune (e non masse plurime) nel caso in cui due sorelle, dopo aver acquistato in comproprietà al 50% ciascuna, a titolo oneroso, un complesso immobiliare, acquistino, per successione per effetto della morte dei genitori, la titolarità di un altro immobile.

Infatti, risulta integrata la condizione per cui le parti che procedono alla divisione devono coincidere esattamente con i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE CON PERMUTA O DIVISIONE
Ove le sorelle, per sciogliere la comunione, optino per la divisione della massa comune, l’atto risulterà tassato con l’imposta di registro dell’1%, in quanto atto dichiarativo, non realizzante alcun trasferimento, se ad ognuna delle sorelle verranno attribuiti beni per un valore non superiore alla propria quota di diritto.

Invece, ove le sorelle optino per realizzare una permuta degli immobili oggetto di co­mu­nione, la sorella assegnataria dell’intero complesso immobiliare (a suo tempo acqui­sta­to in comproprietà a titolo oneroso con la sorella, applicando l’agevolazione prima ca­sa) non potrà applicare l’agevolazione prima casa su quanto ricevuto in permuta, atteso che l’unità immobiliare, a suo tempo acquistata come unica, è stata poi suddivisa in due au­to­nome unità abitative che la sorella assegnataria non intende accorpare.