IVA di gruppo - Crediti riportati dall’anno precedente - obblighi di garanzia
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 191
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello 14.4.2022 n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali siano gli obblighi di certificazione del credito IVA riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, ossia il credito che residua dall’anno 2020 e che verrà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante medesima negli anni successivi.
Il chiarimento viene reso in quanto, a parere della società istante, dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo VS30 potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell’obbligo di prestare garanzia in relazione a tale credito.
L’Agenzia delle Entrate, però, precisa che, in virtù del rinvio normativo operato dall’art. 6 co. 3 del DM 13.12.79, anche per l’utilizzo in compensazione di tale credito IVA operano le semplificazioni previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al co. 3 del citato art. 38-bis.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 191
SOGGETTI IVA
Con la risposta a interpello 14.4.2022 n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali siano gli obblighi di certificazione del credito IVA riportato dalla controllante della procedura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, ossia il credito che residua dall’anno 2020 e che verrà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante medesima negli anni successivi.
Il chiarimento viene reso in quanto, a parere della società istante, dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo VS30 potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell’obbligo di prestare garanzia in relazione a tale credito.
L’Agenzia delle Entrate, però, precisa che, in virtù del rinvio normativo operato dall’art. 6 co. 3 del DM 13.12.79, anche per l’utilizzo in compensazione di tale credito IVA operano le semplificazioni previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72.
Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per compensare i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di conformità sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al co. 3 del citato art. 38-bis.