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IVA di gruppo - Crediti riportati dall’an­no precedente - obblighi di garanzia

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.4.2022 n. 191
SOGGETTI IVA

Con la risposta a interpello 14.4.2022 n. 191, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali siano gli obblighi di certificazione del credito IVA riportato dalla controllante della proce­dura IVA di gruppo nel rigo VS30 del modello IVA 2022, ossia il credito che residua dall’anno 2020 e che verrà utilizzato in detrazione o in compensazione dalla controllante medesima negli anni successivi.

Il chiarimento viene reso in quanto, a parere della società istante, dalla lettura delle istru­zioni alla compilazione del rigo VS30 potrebbero sorgere dubbi circa la sussistenza dell’ob­bligo di prestare garanzia in relazione a tale credito.

L’Agenzia delle Entrate, però, precisa che, in virtù del rinvio normativo operato dall’art. 6 co. 3 del DM 13.12.79, anche per l’utilizzo in compensazione di tale credito IVA operano le semplificazioni previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72.

Ne deriva che, al di fuori delle eccezioni previste dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, le eccedenze di credito della società controllante e delle controllate utilizzate per com­pen­sa­re i reciproci debiti IVA non necessitano di garanzia ove sia apposto il visto di con­for­mi­tà sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito e sia allegata alla stessa la di­chia­razione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti di cui al co. 3 del citato art. 38-bis.