Riduzione a metà dell’aliquota IRES per enti “non profit”
Circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15
ENTI NON PROFIT
La circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15 analizza l’art. 6 del DPR 601/73 che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.
RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (es. enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza), se possiedono la personalità giuridica.
Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine da un giudizio di “meritevolezza” (utilità sociale) sull’attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale sul fine dichiarato.
REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “religione o di culto”.
Circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15
ENTI NON PROFIT
La circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15 analizza l’art. 6 del DPR 601/73 che prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratterizzate da una marcata utilità sociale.
RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (es. enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza), se possiedono la personalità giuridica.
Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine da un giudizio di “meritevolezza” (utilità sociale) sull’attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale sul fine dichiarato.
REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “religione o di culto”.