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Riduzione a metà dell’aliquota IRES per enti “non profit

Circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15
ENTI NON PROFIT

La circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 15 analizza l’art. 6 del DPR 601/73 che pre­vede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES per gli enti che svolgono attività caratteriz­zate da una marcata utilità sociale.

RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
La misura agevolativa è fruibile dalle categorie di enti individuate (es. enti e istituti di assi­stenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e benefi­cen­za), se possiedono la personalità giuridica.

Il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell’agevolazione trae origine da un giudizio di “meritevolezza” (utilità so­ciale) sull’attività svolta, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi. L’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va di­mo­strata non solo sotto il profilo formale, ma anche dal punto di vista sostanziale, con­si­derato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale sul fine dichiarato.

REDDITI DERIVANTI DAL GODIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per gli enti religiosi, la disposizione agevolativa si applica ai proventi derivanti dal mero go­dimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e do­na­zioni), purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle atti­vità di “religione o di culto”.