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Società consolidata neo costituita - Adesione alla tassazione di gruppo - Abuso del diritto – Esclusione


Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.5.2022 n. 301
SOGGETTI IRES

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 301 ha escluso l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 del TUIR a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale.

In particolare, l’operazione analizzata prevede i seguenti passaggi:
·        costituzione di Newco srl da parte di Alfa;
·        conferimento nel 2022 da Alfa e sue società affiliata a Newco srl delle parte­cipa­zioni detenute in una c.d. “società target”;
·        cessione da Alfa a Beta del “50% - 1 azione” delle partecipazioni di Newco;
·        esercizio da parte di Newco dell’opzione per accedere al consolidato fiscale già in essere in cui Alfa risulta consolidante con effetto dal 2022.

CONSOLIDATO FISCALE E SOCIETÀ NEO COSTITUITE
Per l’adesione al consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del TUIR, il requisito del con­trollo da parte della società consolidante deve sussistere sin dall’inizio di ogni eser­ci­zio relativamente al quale ci si avvale dell’opzione.

In deroga a questo principio, è consentito alle società neocostituite di optare in qualità di consolidate, a partire dall’esercizio di costituzione, per il regime della tassazione di grup­po laddove sussista il requisito del controllo a partire dall’inizio del loro esercizio (cfr. art. 2 del DM 1.3.2018).

DISCIPLINA DELL’ABUSO DEL DIRITTO
Ai fini dell’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive al verificarsi congiunto di tre presupposti:
·        la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i prin­cipi dell’ordinamento tributario”;
·        l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a pro­durre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
·        l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

Inoltre, secondo il co. 3 dell’art. 10-bis della L. 212/2000, non possono comunque con­siderarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extra-fiscali non marginali (anche di ordine orga­niz­zativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’im­presa o dell’attività professionale).

PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA DI AVVALERSI DI UN REGIME FISCALE
Secondo la risposta 301/2022, l’adesione, con effetti dal 2022, al consolidato di Alfa, da parte di Newco, dopo la cessione a Beta del 50% - 1 delle azioni della stessa Newco, non integra i presupposti dell’abuso del diritto.

Si ritiene che l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale nazionale ex art. 117 ss. del TUIR e, in particolare, dalla compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, non può considerarsi indebito, in quanto trattasi di un vantaggio offerto dal sistema tributario e, quindi, non contrario a esso.

Inoltre, l’art. 10-bis co. 4 della L. 212/2000 tutela la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, escludendo così che l’esercizio di tale libertà configuri ex se una fattispecie di abuso.

Pertanto, nel caso di specie si configura un’operazione legittima, in quanto finalizzata alla scelta di Newco e di Alfa di accedere al regime opzionale del consolidato fiscale previsto dalla legge e pacificamente alternativo rispetto a quello ordinario.