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Dichiarazione di successione - Sogget­ti tenuti alla presentazione

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 296
TUTTI I SOGGETTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.5.2022 n. 296, ha chiarito su quali soggetti incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, nel caso in cui la qualità di erede sia in corso di accertamento in giudizio e l’eredità sia oggetto di se­questro giudiziario ex art. 670 c.p.c.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità e i lega­tari, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari (art. 28 co. 2 del DLgs. 346/90).

L’art. 7 co. 4 del DLgs. 346/90 prevede, inoltre, che finché “l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.

Pertanto, quando la qualità di erede è contestata, in quanto è incerta l’operatività del te­stamento, la dichiarazione deve essere presentata dai chiamati, almeno fino al momento della rinuncia ex art. 28 co. 5 del DLgs. 346/90.

Non è legittimato a presentare la dichiarazione il custode giudiziario, in quanto a questo non può applicarsi in via analogica quanto previsto per il curatore dell’eredità giacente dall’art. 28 del DLgs. 346/90.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
In applicazione dell’art. 36 co. 3 del DLgs. 346/90, fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della succes­sione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti.

Pertanto, i chiamati sono tenuti a versare l’imposta e, se all’esito del giudizio risulteranno eredi soggetti diversi da coloro che hanno effettuato gli adempimenti, chi aveva prov­veduto al pagamento potrà chiedere il rimborso di quanto pagato, oltre a interessi, so­prat­tasse e pene pecuniarie eventualmente pagati (art. 42 co. 1 lett. e) del DLgs. 346/90).