Successione di quote di srl con patto di consolidazione
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.6.2022 n. 350
TUTTI I SOGGETTI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.6.2022 n. 350, ha chiarito che, nel caso in cui, 2 anni dopo l’apertura della successione, il socio superstite di una srl (di cui era socio al 50% con il socio defunto), scelga, come consentito dallo Statuto della srl, di non continuare la società con gli eredi, ma di liquidare loro la quota, si realizza un atto tra vivi di cessione di quote, che nulla ha a che fare con la successione, in quanto le quote si erano già trasferite agli eredi al momento dell’apertura della successione per effetto dell’accettazione dell’eredità.
DIVIETO DI PAGAMENTO DEI DEBITI DEL DEFUNTO
Pertanto, non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 48 co. 3 del DLgs. 346/90, chevieta ai debitori del defunto di pagare le somme dovute agli eredi, finché non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione (o integrativa) con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti.
L’Agenzia delle Entrate “boccia”, quindi, la tesi dell’istante, che riteneva di non poter pagare agli eredi del socio defunto la differenza tra il valore delle quote da questi indicato in dichiarazione di successione ed il valore di liquidazione delle quote da riconoscere ai medesimi secondo le indicazioni dello Statuto (valore di mercato tenendo conto dell’avviamento), fino a che essi non avessero presentato una dichiarazione di successione integrativa.
Infatti, atteso che le quote sono già entrate nella titolarità degli eredi al momento della successione, il socio superstite che opta, 2 anni dopo, per la liquidazione delle quote, acquista le quote dagli eredi medesimi con un atto tra vivi, corrispondendo loro il valore delle quote calcolato secondo lo Statuto e ciò non incide sul valore a suo tempo indicato in dichiarazione di successione.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.6.2022 n. 350
TUTTI I SOGGETTI
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 28.6.2022 n. 350, ha chiarito che, nel caso in cui, 2 anni dopo l’apertura della successione, il socio superstite di una srl (di cui era socio al 50% con il socio defunto), scelga, come consentito dallo Statuto della srl, di non continuare la società con gli eredi, ma di liquidare loro la quota, si realizza un atto tra vivi di cessione di quote, che nulla ha a che fare con la successione, in quanto le quote si erano già trasferite agli eredi al momento dell’apertura della successione per effetto dell’accettazione dell’eredità.
DIVIETO DI PAGAMENTO DEI DEBITI DEL DEFUNTO
Pertanto, non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 48 co. 3 del DLgs. 346/90, chevieta ai debitori del defunto di pagare le somme dovute agli eredi, finché non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione della successione (o integrativa) con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti.
L’Agenzia delle Entrate “boccia”, quindi, la tesi dell’istante, che riteneva di non poter pagare agli eredi del socio defunto la differenza tra il valore delle quote da questi indicato in dichiarazione di successione ed il valore di liquidazione delle quote da riconoscere ai medesimi secondo le indicazioni dello Statuto (valore di mercato tenendo conto dell’avviamento), fino a che essi non avessero presentato una dichiarazione di successione integrativa.
Infatti, atteso che le quote sono già entrate nella titolarità degli eredi al momento della successione, il socio superstite che opta, 2 anni dopo, per la liquidazione delle quote, acquista le quote dagli eredi medesimi con un atto tra vivi, corrispondendo loro il valore delle quote calcolato secondo lo Statuto e ciò non incide sul valore a suo tempo indicato in dichiarazione di successione.