Compensazione dei crediti IVA infragruppo - Prestazione della garanzia - Franchigia
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.6.2022 n. 330
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 330/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione della garanzia per le compensazioni infragruppo operate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
GARANZIA
Per i gruppi societari, è prevista la prestazione della garanzia, ex art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, mediante l’assunzione dell’impegno, da parte della società capogruppo o controllante, alla restituzione della somma rimborsata (comprensiva di interessi). Secondo quanto chiarito con C.M. 22.6.98 n. 164, la garanzia può essere prestata con tale modalità “anche per le eccedenze di credito compensate nell’ambito di procedure di liquidazione Iva di gruppo”, dal “soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato”, purché l’ultimo bilancio consolidato risulti depositato presso il registro delle imprese.
Nel caso esaminato con la risposta 330/2022, detta possibilità è stata negata con riferimento alle garanzie da prestare nella dichiarazione IVA 2022, in quanto l’ultimo bilancio depositato dalla controllante era quello chiuso al 31.12.2018.
FRANCHIGIA
Per quanto concerne la franchigia prevista dall’art. 21 del DM 567/93, entro la quale opera l’esonero dalla prestazione della garanzia, l’Agenzia conferma che essa dev’essere verificata in relazione al conto fiscale della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo. Pertanto, con riferimento a tale società va calcolato il 10% “dei versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati” (cfr. risposta a interpello 25.11.2021 n. 792/E).
Nel caso specifico, dunque, la franchigia andava verificata con riguardo al conto fiscale della controllante e di una delle controllate, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella procedura di gruppo.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.6.2022 n. 330
SOGGETTI IVA
Con risposta a interpello 330/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione della garanzia per le compensazioni infragruppo operate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo.
GARANZIA
Per i gruppi societari, è prevista la prestazione della garanzia, ex art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, mediante l’assunzione dell’impegno, da parte della società capogruppo o controllante, alla restituzione della somma rimborsata (comprensiva di interessi). Secondo quanto chiarito con C.M. 22.6.98 n. 164, la garanzia può essere prestata con tale modalità “anche per le eccedenze di credito compensate nell’ambito di procedure di liquidazione Iva di gruppo”, dal “soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato”, purché l’ultimo bilancio consolidato risulti depositato presso il registro delle imprese.
Nel caso esaminato con la risposta 330/2022, detta possibilità è stata negata con riferimento alle garanzie da prestare nella dichiarazione IVA 2022, in quanto l’ultimo bilancio depositato dalla controllante era quello chiuso al 31.12.2018.
FRANCHIGIA
Per quanto concerne la franchigia prevista dall’art. 21 del DM 567/93, entro la quale opera l’esonero dalla prestazione della garanzia, l’Agenzia conferma che essa dev’essere verificata in relazione al conto fiscale della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo. Pertanto, con riferimento a tale società va calcolato il 10% “dei versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati” (cfr. risposta a interpello 25.11.2021 n. 792/E).
Nel caso specifico, dunque, la franchigia andava verificata con riguardo al conto fiscale della controllante e di una delle controllate, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella procedura di gruppo.