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Invio telematico dei corrispettivi - regime opzionale - distributori automatici

Con alcune risposte pubblicate nel mese di gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi dei commercianti al minuto che:
  • si avvalgono del regime opzionale di invio dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015;
  • effettuano operazioni mediante distributori automatici e che, pertanto, sono obbligati all’invio dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 c. 2 del medesimo DLgs. 127/2015.

Soggetti che operano con più punti vendita
È stato chiarito che i soggetti IVA che effettuano, per obbligo o per opzione, la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015, e che operano mediante una molteplicità di punti vendita, possono effettuare l’invio dei dati mediante un “Server di consolidamento” (c.d. “Server-RT”) che raccoglie i dati registrati dai diversi punti cassa. Tuttavia, non è ammesso l’utilizzo di un Server-RT unico e centralizzato per la raccolta dei dati della totalità dei punti vendita gestiti dal soggetto passivo (risposta interpello 9/2019).

Invio dei dati con cadenza giornaliera
In linea generale, l’invio telematico dei dati dei corrispettivi effettuato ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015 deve avvenire con cadenza giornaliera. Non è ammessa, dunque, la possibilità di inviare i dati con una diversa periodicità per il solo fatto che il soggetto passivo, anteriormente alla trasmissione, ha reso i dati immodificabili ricorrendo alla conservazione elettronica degli stessi.
In caso di invio tardivo, inoltre, si applicano le sanzioni di cui all’art. 2 c. 6 del DLgs. 127/2015, non potendo considerarsi la violazione di natura meramente formale. Infatti, poiché l’invio tardivo dei dati ostacola l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, non si applica l’esimente di cui all’art. 6 c. 5-bis del DLgs. 472/97 (risposta interpello 9/2019).

Emissione del documento commerciale con il logotipo fiscale
Per i commercianti al minuto che, dal 2019, transitano dal regime di certificazione delle operazioni mediante misuratori fiscali al regime opzionale di cui all’art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015, è stata riconosciuta la possibilità di:

  • procedere alla “defiscalizzazione” dei registratori di cassa collegati a un Server-RT entro la prima liquidazione IVA periodica, ossia entro il 16.2.2019;
  • emettere il documento commerciale di cui al DM 7.12.2016 anche utilizzando i registratori di cassa già in uso, e le relative stampanti fiscali, fino a loro esaurimento, a condizione che nel documento siano riportati tutti gli elementi obbligatori pre­visti dall’art. 2 del DM 7.12.2016 e che sia chiaramente indicato che il documento non è valido ai fini fiscali (risposta interpello 14/2019).
Distributori automatici
Con la risposta a interpello 9/2019, si precisa che devono considerarsi “distributori automatici”, ai fini dell’applicazione dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2 c. 2 del DLgs. 127/2015, anche gli apparecchi che consentono di perfezionare l’ordine e di effettuare il pagamento con mezzi “automatici”, anche se la consegna materiale dei beni, pur realizzandosi contestualmente alla transazione e nello stesso luogo in cui è collocato l’apparecchio, avviene per il tramite di un operatore. 
In particolare, viene escluso che tali operazioni possano qualificarsi come “vendite a distanza”.
Inoltre, con la risposta alla richiesta di consulenza giuridica 3/2019 è stato chiarito che l’obbligo di invio dei dati di cui all’art. 2 c. 2 del DLgs. 127/2015 non trova applicazione in caso di operazioni:
  • effettuate a titolo gratuito, con la conseguenza che i relativi gestori sono esonerati anche dagli obblighi di accreditamento e di censimento dei dispositivi;
  • effettuate tramite distributori automatici privi di sistemi di pagamento e funzionanti mediante card o chiavette che vengono acquistate o ricaricate presso esercizi com­merciali.

In quest’ultimo caso, infatti, il momento impositivo si verifica all’atto della cessione della card/chia­vetta o all’atto della ricarica, per cui gli obblighi di documentazione dell’operazione ricadono sull’esercente.

Tuttavia, se le card o chiavette consentono l’acquisto, in tempi diversi, di beni o servizi soggetti ad aliquote IVA differenti, deve applicarsi la disciplina prevista per i c.d. “buoni multiuso”. Poiché, in tal caso, il momento impositivo coincide con la consegna del bene o con il pagamento del servizio usufruito, è soltanto in tale momento che sorgono gli obblighi di documentazione, con la conseguenza che gli stessi, ai sensi dell’art. 2 c. 2 del DLgs. 127/2015, devono essere assolti mediante la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.