Utilizzo della perdita fiscale residua con la cessazione dell’attività
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 45
TUTTI I SOGGETTI
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 45 riconosce l’integrale deducibilità della residua perdita fiscale 2017 dal reddito d’impresa relativo all’ultimo anno di operatività dell’impresa minore.
Trattamento delle perdite fiscali delle imprese minori
Fino al periodo d’imposta 2017, le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale o associata) erano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare; l’eventuale eccedenza non poteva essere riportata ai periodi d’imposta successivi.
Dal periodo 2018, dette perdite sono diventate:
· computabili in diminuzione esclusivamente dai redditi d’impresa;
· riportabili ai periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% dei redditi d’impresa, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali (art. 8 co. 3 del TUIR).
È previsto un regime transitorio per le perdite maturate nel 2017, 2018 e 2019. In particolare, relativamente alla perdita 2017, la quota residua non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
· nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
· nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi (art. 1 co. 26 della L. 145/2018);
· dal periodo d’imposta 2021, in misura non superiore al 80% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 2.13).
Utilizzo integrale della perdita nel periodo di cessazione dell’attività
La fattispecie oggetto della risposta a interpello 10.2.2020 n. 45 riguarda un imprenditore individuale in contabilità semplificata che, per il 2017, ha dichiarato una perdita come conseguenza della deduzione dell’ammontare complessivo delle rimanenze risultanti nell’ultimo periodo antecedente l’applicazione del regime di cassa (art. 1 co. 18 della
L. 232/2016). Nel 2018, l’imprenditore cessa l’attività e la dismissione del magazzino residuo genera un rilevante reddito d’impresa. Alla luce di ciò, viene chiesta conferma del fatto che la perdita residua 2017 possa essere integralmente portata a riduzione del reddito d’impresa 2018 posto che, per effetto della chiusura dell’attività, l’ulteriore residuo non sarebbe più utilizzabile.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la perdita fiscale residua 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa dell’ultimo periodo di attività (fino a concorrenza dello stesso) in quanto, nella fattispecie prospettata, l’intero realizzo del valore delle rimanenze finali, per effetto della cessazione dell’attività nel 2018, consente di derogare all’art. 1 co. 26 della L. 145/2018 il quale, per ragioni di tutela del gettito erariale, impone, invece, un utilizzo limitato della perdita.