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Fatturazione differita - condizioni - cessioni di carburante

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.2.2020 n. 44
SOGGETTI IVA

Con la risposta a interpello 44/2020, l’Agenzia delle Entrate, esaminando le modalità di documentazione degli acquisti di carburanti effettuati tramite carte di debito ricaricabili, ha ricordato le condizioni in presenza delle quali è ammesso il ricorso, da parte del cedente, alla fatturazione differita.

Acquisti di carburante tramite carte ricaricabili
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda una società che gestisce carte di debito ricaricabili da utilizzare per il rifornimento presso distributori di carburante. Poiché essa risulta cessionaria del carburante acquistato dagli utilizzatori delle card, intende emettere una fattura riepilogativa differita per gli acquisti effettuate tramite le card in nome e per conto della società che gestisce gli impianti.

Fatturazione da parte del cessionario
L’Agenzia delle Entrate esclude che la società cessionaria possa emettere fatture in nome e per conto della società cedente, in quanto non ha ricevuto alcuna autorizzazione da parte di quest’ultima all’emissione di fatture per suo conto (cfr. circ. 14/E/2019, § 7).

Fatturazione differita riepilogativa
Inoltre, l’Agenzia esclude che nel caso specifico possa essere emessa fattura differita riepilogativa, posto che, a fronte della cessione di carburante, non è stato emesso un documento di trasporto o altro documento avente le caratteristiche previste dal DPR 472/96 (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).

Nel caso specifico, il distributore di carburante ha rilasciato ai clienti utilizzatori delle card un documento riepilogativo dell’acquisto che tuttavia non riporta le generalità del cedente, né la quantità di carburante erogato. Pertanto, esso non è idoneo a garantire la “finalità conoscitiva” prescritta dal DPR 472/96.