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Trasformazione delle DTA in crediti di imposta - Chiarimenti

Ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2021 n. 44
SOGGETTI IRES E SOCIETA’ DI PERSONE

La ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2021 n. 44 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate rela­tive a perdite fiscali ed eccedenze ACE di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019.

INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI “DETERIORATI”
L’Agenzia ricorda che, a norma dell’art. 44-bis co. 5, “si ha inadempimento quando il man­cato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”.

Ad avviso dell’Agenzia, ai fini in esame, l’inadempimento va riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto, così esclu­den­do che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda tout court inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore, sia degli altri creditori.

Inoltre, la richiamata definizione richiede che, antecedentemente alla cessione, si sia ve­rificato il fatto “storico” dell’omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio (come, ad esempio, la successiva modifica del termine di paga­mento).

Pertanto, prosegue in via esemplificativa l’Agenzia, laddove sia stato concluso un accor­do di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis del RD 267/42, con il quale siano stati previsti una nuova calendarizzazione delle scadenze dei vecchi crediti non adem­piuti e, al contempo, l’erogazione di nuovi crediti, ove al momento della cessione delle posi­zioni creditorie interessate dall’accordo il debitore stia correttamente e tem­pesti­va­mente adempiendo alle scadenze previste solo il valore nominale dei “vecchi cre­diti non adempiuti” concorre al plafond dei crediti “deteriorati”, utili ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 44-bis, poiché esclusivamente nei confronti di questi può ritenersi verificata la condizione di “inadempimento”.

DETERMINAZIONE DEL CANONE EVENTUALMENTE DOVUTO
L’Agenzia osserva che ai fini del computo del canone:
·        non vanno considerate le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei cre­diti ex art. 106 co. 1 del TUIR, riprese a tassazione, in quanto non rientranti tra quelle “qualificate” ai sensi dell’art. 2 co. 55 - 57 del DL 225/2010, né ai sensi dell’art. 44-bis;
·        occorre considerare le DTA riferite a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte ai sensi dell’art. 106 co. 3 del TUIR, a rettifiche di valore nette per dete­rio­ramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97, nonché al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
·        vanno ricomprese nell’ammontare delle attività per imposte anticipate anche quel­le trasformate in crediti d’imposta ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019, calco­late sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE.

TRASMISSIONE TARDIVA DELLA COMUNICAZIONE
In caso di mancato invio nei termini della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione (31.12.2020), il contribuente può avvalersi della remissione in bonis, mediante l’inoltro della comunicazione alla PEC della DRE territorialmente competente e il versamento del­la sanzione in misura fissa pari a 250,00 euro.