Test diagnostici – modalità di esecuzione - esenzione iva Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2022 n. 452 SOGGETTI IVA L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risposta a interpello 9.9.2022 n. 452, che i servizi di diagnostica medica effettuati da una società specializzata possono essere considerati esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, indipendentemente dalla circostanza che gli esami siano effettuati dalla stessa presso il proprio laboratorio o presso la struttura sanitaria del committente.
NOZIONE E TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI MEDICHE
Il regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 è riconosciuto a condizione che le prestazioni mediche siano esclusivamente dirette alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della persona e che siano fornite da soggetti “in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge”. In relazione alle prestazioni mediche, inoltre, l’Agenzia sottolinea come esse debbano avere “uno scopo terapeutico”. Per quanto concerne la nozione di operazioni “strettamente connesse” alle suddette prestazioni mediche, viene ricordato che possono considerarsi esenti, a titolo esemplificativo, “le prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche (…), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi”. Si tratta, infatti, di servizi resi “a scopo di accertamento diagnostico”, che hanno “diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie” (C.M. 25/79).  
OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN DIAGNOSTICA MEDICA
Gli esami clinici effettuati da un soggetto (Alfa) a favore di una struttura sanitaria sono esenti da IVA anche se eseguiti presso la propria sede, posto che il primo trasmette i referti alla seconda che, a sua volta, li consegna al paziente. Si realizza, in questo modo, una prestazione unica, diretta alla diagnosi e cura della persona. L’esenzione spetta anche laddove gli esami siano effettuati da Alfa, sotto la direzione sanitaria di un professionista da questa incaricato, presso il laboratorio della committente, dal momento che la prestazione risulterebbe, in questo caso, “funzionalmente connessa” a quella medico-sanitaria resa dalla struttura. La strumentazione e il materiale impiegato nella raccolta dei campioni da analizzare, forniti dal prestatore al committente, possono considerarsi accessori alle operazioni esenti solo laddove i beni presentino, date le loro caratteristiche intrinseche, un vincolo di “stretta funzionalità” con le prestazioni sanitarie rese al paziente. Allo stesso modo, l’attività di formazione svolta nei confronti del personale della struttura sanitaria può ritenersi esente solo nel caso in cui sia connessa alla corretta esecuzione di prestazioni mediche.         
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
                
            Eliminazione delle barriere architettoniche - detrazione del 75% - chiarimenti
 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.9.2022 n. 444
 SOGGETTI IRPEF/IRES
 Nella risposta ad interpello 6.9.2022 n. 444, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il bonus anti-barriere 75%, spettante sulle spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, compete ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
 Il bonus barriere del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, “in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio” compete ai detentori degli immobili a condizione che:
 ·        sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
 ·        gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.