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PRINCIPALI NOVITA’
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2022

Tra le principali novità si evidenzia la pubblicazione della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni di efficacia del riallineamento dei valori civili e fiscali.

Ricordiamo infine che lo scadenzario fiscale, come di consueto, è disponibile al seguente indirizzo:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php



Test diagnostici – modalità di esecuzione - esenzione iva

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2022 n. 452
SOGGETTI IVA

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risposta a interpello 9.9.2022 n. 452, che i servizi di diagnostica medica effettuati da una società specializzata possono essere considerati esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, indipendentemente dalla circostanza che gli esami siano effettuati dalla stessa presso il proprio laboratorio o pres­so la struttura sanitaria del committente.

NOZIONE E TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI MEDICHE

Il regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 è riconosciuto a condi­zione che le prestazioni mediche siano esclusivamente dirette alla tutela, al manteni­men­to e al ristabilimento della persona e che siano fornite da soggetti “in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge”. In relazione alle prestazioni mediche, inol­tre, l’Agenzia sottolinea come esse debbano avere “uno scopo terapeutico”. Per quanto concerne la nozione di operazioni “strettamente connesse” alle suddette prestazioni me­di­che, viene ricordato che possono considerarsi esenti, a titolo esemplificativo, “le pre­stazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cli­niche (…), indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici o biologi”. Si tratta, infatti, di servizi resi “a scopo di accertamento diagnostico”, che hanno “diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie” (C.M. 25/79).




OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN DIAGNOSTICA ME­DI­CA

Gli esami clinici effettuati da un soggetto (Alfa) a favore di una struttura sanitaria sono esenti da IVA anche se eseguiti presso la propria sede, posto che il primo trasmette i re­ferti alla seconda che, a sua volta, li consegna al paziente. Si realizza, in questo modo, una prestazione unica, diretta alla diagnosi e cura della persona.

L’esenzione spetta anche laddove gli esami siano effettuati da Alfa, sotto la direzione sanitaria di un professionista da questa incaricato, presso il laboratorio della commit­ten­te, dal momento che la prestazione risulterebbe, in questo caso, “funzionalmente con­nes­sa” a quella medico-sanitaria resa dalla struttura.

La strumentazione e il materiale impiegato nella raccolta dei campioni da analizzare, for­niti dal prestatore al committente, possono considerarsi accessori alle operazioni esenti solo laddove i beni presentino, date le loro caratteristiche intrinseche, un vincolo di “stret­ta funzionalità” con le prestazioni sanitarie rese al paziente.

Allo stesso modo, l’attività di formazione svolta nei confronti del personale della struttura sanitaria può ritenersi esente solo nel caso in cui sia connessa alla corretta esecuzione di prestazioni mediche.


Eliminazione delle barriere architettoniche - detrazione del 75% - chiarimenti

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.9.2022 n. 444
SOGGETTI IRPEF/IRES

Nella risposta ad interpello 6.9.2022 n. 444, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il bonus anti-barriere 75%, spettante sulle spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, compete ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a pre­scindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “pa­trimoniali”.

Il bonus barriere del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, “in analogia a quan­to chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio” com­pete ai detentori degli immobili a condizione che:
·        sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque ri­chiesto il consenso del proprietario);
·        gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base ad un contratto di loca­zione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del so­stenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Riallineamento dei valori civili e fiscali - Condizioni di efficacia

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2022 n. 443
SOGGETTI IRES

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se i dati dei maggiori valori assoggettati ad im­posta so­stitutiva non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi, i benefici fiscali non decadono, potendo al contrario essere mantenuti rimuovendo l’omissione con la remis­sione in bonis.

L’interpello ha ad oggetto il riallineamento dei valori, ma si può sostenere che le relative conclusioni possono essere estese alla rivalutazione dei beni e all’affrancamento delle ri­serve in sospensione d’imposta.

REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI MATERIALI

Il caso esaminato nella risposta n. 433/2022 è quello di una società che aveva proceduto a riallineare i valori civili e fiscali di un immobile di proprietà, versando la prima rata del­l’imposta sostitutiva del 3%, ma non compilando per errore materiale il quadro RQ.

In tale situazione, evidenzia l’Agenzia, sarebbe attivabile la remissione in bonis, posto che la società non ha adempiuto nei termini ad un adempimento di natura formale (in que­sto caso rappresentato dalla compilazione del quadro RQ).

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 del DL 16/2012, la regolarizzazione deve avveni­re entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (si tratta del modello RED­DITI 2022), e comporta in aggiunta il versamento della sanzione fissa di 250,00 euro.
Utilizzo in compensazione del credito d’imposta per acquisto carburante II tri­mestre 2022 - codice tributo

Ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2022 n. 48
TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 14.9.2022 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6967”, ai fini dell’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’ac­quisto di carburanti nel II trimestre 2022 per l’esercizio dell’attività della pesca ex art. 3-bis del DL 50/2022.

In sede di compilazione del modello F24:
·        il codice tributo “6967” va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al ri­ver­samento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
·        nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa (for­mato “AAAA”).