Credito d’imposta formazione 4.0 - Eliminazione dell’obbligo di depositare il contratto
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 343
IMPRESE
Con riferimento al credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1 co. 46 ss. della L. 205/2017 e successive modificazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 343/2021, ha chiarito che il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, fino al periodo d’imposta 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.3.2019 n. 79).
La modifica introdotta dell’art. 1 co. 215 della L. 160/2019, che ha eliminato tale adempimento, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 343
IMPRESE
Con riferimento al credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1 co. 46 ss. della L. 205/2017 e successive modificazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 343/2021, ha chiarito che il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, fino al periodo d’imposta 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.3.2019 n. 79).
La modifica introdotta dell’art. 1 co. 215 della L. 160/2019, che ha eliminato tale adempimento, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020.