This site or third-party tools used by this make use of cookies necessary for the operation and useful for the purposes outlined in the cookie policy.
If you want to learn more or opt out of all or some cookies, click on the Extended Information button.
By closing this banner, or by clicking on a link or continuing to browse in any other way, you consent to the use of cookies.
Credito d’imposta formazione 4.0 - Eli­mi­nazione dell’obbligo di depositare il contratto

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2021 n. 343
IMPRESE

Con riferimento al credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1 co. 46 ss. della L. 205/2017 e successive modificazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 343/2021, ha chiarito che il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Mi­ni­stero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, fino al periodo d’imposta 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio (cfr. anche risposta a interpello Agen­zia delle Entrate 20.3.2019 n. 79).

La modifica introdotta dell’art. 1 co. 215 della L. 160/2019, che ha eliminato tale adem­pi­mento, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020.