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Riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo - Modalità e ter­mini

Provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987
TUTTI SOOGGETTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 disciplina le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.

Il medesimo provvedimento ha approvato il modello per aderire alla procedura (deno­mi­nato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”) e le relative istruzioni per la compilazione.

PROCEDURA DI RIVERSAMENTO
Per accedere al riversamento del credito deve essere presentata telematicamente la domanda entro il 30.9.2022:
·        direttamente dal contribuente;
·        da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.

Gli intermediari incaricati della trasmissione sono obbligati a rilasciare al soggetto inte­ressato:
·        una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
·        una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’A­gen­zia delle Entrate.

Spetta al contribuente conservare la copia del modello compilato e sottoscritto dall’in­ter­mediario che si è occupato della trasmissione telematica.

La domanda di riversamento si considera presentata “nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”, che rilascia apposita ricevuta.

DICHIARAZIONI “SOSTITUTIVE”
Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed in­via­to sempre entro il 30.9.2022.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere ri­ver­­­sato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispet­tiva­mente entro il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.

Il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 stabilisce che non possono essere scom­putati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito. In tal modo, viene meno il beneficio in termini di mancata irro­ga­zione delle sanzioni e mancata richiesta degli interessi.

Inoltre, il medesimo provvedimento precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.
Novità in materia di aliquote IVA

Risposte a interpello Agenzia delle Entrate marzo 2022
SOGGETTI IVA

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
·        è applicabile l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, per l’integratore alimentare, in capsule, di fermenti lattici vivi, in quanto classificato alla voce 21.06.90 (ex 2107) della Nomenclatura Com­binata. Al riguardo, è rilevato che gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, poiché non risultano espressamente richiamati in alcuna delle parti della Tabella A allegata al DPR 633/72; l’eventuale applicazione della stessa va riconosciuta caso per caso, secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, che ne analizza la composizione (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.3.2022 n. 121);

·        la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti liquidi extra-fognari mediante un intervento di costruzione e ristrutturazione edilizia può beneficiare dell’aliquota IVA del 10% (n. 127-septies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), laddove riconducibile nell’ambito delle opere di urbanizzazione secondaria. Anche le prestazioni relative al trattamento dei rifiuti gestiti all’interno dello stesso impianto possono fruire dell’aliquota IVA del 10% (n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), purché con­figurabili come prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e speciali secondo le disposizioni del “Codice dell’ambiente” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.3.2022 n. 122);
·        la cessione on line di una scatola contenente i materiali per lo svolgimento di un gioco, avente natura didattico-ricreativa, ivi compresi i video tutorial realizzati dagli operatori di una ONLUS nell’ambito della propria attività educativa rivolta ai bam­bini, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, al pari delle connes­se spese di trasporto e di spedizione. L’agevolazione prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 va riferita, invece, alle prestazioni “educative dell’in­fanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere” rese da “coope­rative sociali e loro consorzi”, che non abbiano carattere prettamente ricreativo, ma siano fornite “per sviluppare conoscenze e attitudini”; la medesima si estende “alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale sco­po” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.3.2022 n. 148).
PRINCIPALI NOVITA’
DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2022

Tra le principali novità si evidenziano:

  •           l’emanazione della circolare 3/2022 sulle modifiche in materia IVA ed imposte indirette contenute nella Legge di bilancio 2022;
  •          la pubblicazione del Provvedimento 15 febbraio 2022 contenente le disposizioni attuative del “nuovo regime Patent Box”;
  •           le risposte ad interpello riguardanti i casi di interconnessione tardiva o perizia tardiva in tema di iperammortamenti.
Si ricorda che lo scadenzario fiscale, come di consueto, è disponibile al seguente indirizzo:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php



PRINCIPALI NOVITA’
DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2021


Tra le principali novità si evidenziano:

  •           le novità del decreto fiscale convertito in legge;
  •         le novità della Legge di bilancio 2022;
  •          le novità del decreto milleproroghe;
  •         le novità introdotte dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli sui modelli INTRA.

Si ricorda che lo scadenzario fiscale, come di consueto, è disponibile al seguente indirizzo:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php
PRINCIPALI NOVITA’
DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021

Tra le principali novità si evidenziano:

-          le novità sulle cessioni intracomunitarie;
-          i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla documentazione idonea per il regime premiale sui prezzi di trasferimento;
-          i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul decreto “antifrodi”.

Si ricorda che lo scadenzario fiscale, come di consueto, è disponibile al seguente indirizzo:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/scadenzario/main.php