Riversamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo - Modalità e termini
Provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987
TUTTI SOOGGETTI
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 disciplina le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.
Il medesimo provvedimento ha approvato il modello per aderire alla procedura (denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”) e le relative istruzioni per la compilazione.
PROCEDURA DI RIVERSAMENTO
Per accedere al riversamento del credito deve essere presentata telematicamente la domanda entro il 30.9.2022:
· direttamente dal contribuente;
· da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.
Gli intermediari incaricati della trasmissione sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato:
· una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
· una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spetta al contribuente conservare la copia del modello compilato e sottoscritto dall’intermediario che si è occupato della trasmissione telematica.
La domanda di riversamento si considera presentata “nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”, che rilascia apposita ricevuta.
DICHIARAZIONI “SOSTITUTIVE”
Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30.9.2022.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.
Il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 stabilisce che non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito. In tal modo, viene meno il beneficio in termini di mancata irrogazione delle sanzioni e mancata richiesta degli interessi.
Inoltre, il medesimo provvedimento precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.
        
        
        
        
        
    Provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987
TUTTI SOOGGETTI
Il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987 disciplina le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, introdotta dall’art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021.
Il medesimo provvedimento ha approvato il modello per aderire alla procedura (denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”) e le relative istruzioni per la compilazione.
PROCEDURA DI RIVERSAMENTO
Per accedere al riversamento del credito deve essere presentata telematicamente la domanda entro il 30.9.2022:
· direttamente dal contribuente;
· da un intermediario abilitato ad Entratel (ex art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98), previo conferimento di incarico alla trasmissione.
Gli intermediari incaricati della trasmissione sono obbligati a rilasciare al soggetto interessato:
· una copia cartacea del modello predisposto con modalità informatica;
· una copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spetta al contribuente conservare la copia del modello compilato e sottoscritto dall’intermediario che si è occupato della trasmissione telematica.
La domanda di riversamento si considera presentata “nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate”, che rilascia apposita ricevuta.
DICHIARAZIONI “SOSTITUTIVE”
Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella “Istanza sostitutiva” presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30.9.2022.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo del credito per il quale viene presentata la suddetta domanda deve essere riversato, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno approvati con apposita risoluzione, in unica soluzione entro il 16.12.2022 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il 16.12.2022, il 16.12.2023 e il 16.12.2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17.12.2022.
Il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 stabilisce che non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito. In tal modo, viene meno il beneficio in termini di mancata irrogazione delle sanzioni e mancata richiesta degli interessi.
Inoltre, il medesimo provvedimento precisa che “la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somma già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto”.